Gli attuali percettori del Reddito di Cittadinanza che non hanno i requisiti per accedere al nuovo sostegno di Garanzia per l’inclusione (GIL) potranno comunque contare sulla Garanzia per l’attivazione lavorativa (GAL), un sussidio che dal 1° gennaio 2024 li aiuterà economicamente per un anno.
Vediamo nel dettaglio a chi spetta la GAL e quali sono i requisiti per accedervi in base alle indicazioni contenute nella bozza del DL Lavoro di cui TuttoLavoro24.it ha avuto modo di leggere in esclusiva la versione più aggiornata.
Istituita al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, la GAL spetta alle persone che si trovano in condizione di povertà assoluta.
Nel dettaglio, verrà riconosciuta ai soggetti:
Sono esclusi dal sussidio coloro che percepiscono la Garanzia per l’Inclusione (quindi gli over 60, i minorenni e i disabili) e i titolari di ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
La GAL può essere riconosciuta, all’interno dello stesso nucleo familiare, a un massimo di due persone, fermo restando il valore dell’ISEE di cui sopra. Avrà un importo mensile di 350 euro per il primo richiedente e di 175 euro per il secondo.
A parte l’indice ISEE, i requisiti anagrafici, economici e patrimoniali sono gli stessi usati per l’accesso a GIL. I nuclei familiari che intendono richiedere GAL devono dunque risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
Inoltre, con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, nessun componente deve essere intestatario di:
La Garanzia per l’attivazione lavorativa sarà erogata per dodici mensilità, tramite bonifico INPS, senza possibilità di rinnovo e decorrerà dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.
Il beneficiario deve essere convocato presso il servizio per il lavoro competente entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale e, in mancanza, il beneficio economico è sospeso.
L’erogazione è comunque condizionata al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), fermo restando l’obbligo di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento.
Il beneficiario della GAL, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, è tenuto ad aderire ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, mediante la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato, coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).