Turismo, Apprendistato sopra i 29 anni anche per Stagionali

Nel settore turistico e termale il contratto di apprendistato potrà essere stipulato anche con lavoratori che hanno più di 29 anni di età. E’ questa la novità inaspettata recata dal Decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri del 1° maggio.

Una novità che rivoluziona le relazioni di lavoro nel settore, fortemente caratterizzato da lavoratori stagionali, che ora grazie alla nuova possibilità potrà essere ‘popolato’ da contratto di lavoro in apprendistato.

Vediamo come funzionerà.

Apprendistato riforma 2023 per turismo e termali

L’apprendistato, percorso tradizionalmente pensato per i giovani, è un contratto durante il quale il lavoratore oltre a prestare l’attività lavorativa deve ricevere la formazione. I contratti collettivi prevedono che la formazione dovrà essere impartita per 80 ore medie annue.

Durante il periodo di apprendistato la retribuzione del lavoratore non è pari a quella prevista per i lavoratori con qualifica, ma più bassa e crescente, in ragione delle competenze che devono raggiungere. Viene calcolata, a seconda dei CCNL di riferimento, con il sistema della percentualizzazione (il proporzione alla retribuzione di arrivo al termine del periodo) oppure con il sotto-inquadramento (2 o 1 livello sotto la retribuzione di arrivo).

Il Decreto Lavoro approvato il 1° aprile 2023 prevede che il limite di età di 29 anni non si applica in caso di contratto di apprendistato professionalizzante “nei settori turistico e termale per un periodo pari a a tre anni a far data dall’entrata in vigore” di questa norma.

La novità non prevede limiti dai 30 ai 40 anni mentre sopra ai 40 anni potrà essere stipulato solo con i soggetti che siano in stato di disoccupazione.

Apprendistato in cicli stagionali, come funziona?

Se è possibile la stipula di contratti di apprendistato nel settore turistico e in quello termale, si apre anche alla possibilità di coinvolgere i lavoratori stagionali.

Possibile quindi anche l’apertura all’apprendistato in cicli stagionali, prevista dal D.lgs. 81/2015, se regolato dalla contrattazione collettiva, che dà l’opportunità alle aziende di avviare un contratto formativo in una stagione, interromperlo e ripartire in un altra stagione, fino a totalizzare la durata massima di 3 anni.