Approvato il Decreto Lavoro che, tra le altre cose, riforma il Reddito di Cittadinanza. Dal 1° gennaio 2024, le famiglie al cui interno ci sono soggetti disabili, over 60 o minori avranno accesso all’Assegno di inclusione (finora GIL), una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
Vediamo nel dettaglio qual è la platea dei beneficiari della misura, quali requisiti occorre rispettare e a quanto ammonta.
L’Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a condizione che all’interno della famiglia ci sia almeno un soggetto:
Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Al contrario, l’Assegno di inclusione è compatibile con un eventuale sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria, come NASpI e DIS-COLL.
I nuclei familiari fragili che intendono beneficiare dell’Assegno in inclusione devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso dei requisiti previsti dalla legge. I requisiti sono di 3 tipi:
2. con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
3. con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
Il beneficio economico dell’Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui (500 euro mensili).
La soglia sale a 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui (280 euro mensili). L’importo sarà pari a 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.