Con il messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022, l‘INPS aveva fornito le indicazioni operative per il conguaglio e il recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit o di bonus carburante erogata da parte dei datori di lavoro, da effettuare nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.
L’Istituto è intervenuto nuovamente con il messaggio numero 1563 del 28-04-2023, con l’intento di fornire le istruzioni ai datori di lavoro che assumono manodopera assoggettata a contribuzione agricola unificata.
Con il messaggio 1563, l’INPS fornisce le istruzioni per i casi di recupero e conguaglio della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit o di bonus carburante erogata:
Se l’importo, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulta complessivamente superiore a 3.000 euro: se in relazione ai fringe benefit, o superiore a 200 euro se riferito al bonus carburante, e l’incremento dell’imponibile non è stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno, deve essere denunciato all’interno del flusso PosAgri, con Tipo Retribuzione“W”
2. Nel caso in cui bisogna effettuare il recupero della quota di fringe benefit e/o di bonus carburante precedentemente assoggettata a contribuzione nel corso dell’anno 2022 (valore dei beni o dei servizi prestati inferiore ai limiti previsti di 3.000 euro per i fringe benefit e 200 euro per il bonus carburante), il datore può recuperare la contribuzione versata in eccedenza attraverso la presentazione di un’istanza di rettifica verso le Strutture territoriali competenti.
I datori di lavoro dovranno poi restituire ai lavoratori la quota di contribuzione recuperata di loro pertinenza.
L’importo della rettifica in diminuzione sarà acquisito dalle Strutture territoriali con la procedura “Movimenti Contabili”.
L’eventuale credito residuo potrà essere oggetto di compensazione con i debiti contributivi maturati in fase successiva o nel caso di datore di lavoro cessato, può essere richiesto a rimborso.