Dal 1° settembre 2023 arriva il Supporto per la formazione e il lavoro, il sussidio che affiancherà l’Assegno di inclusione e sostituirà Reddito di Cittadinanza.
Dopo la Misura di Inclusione Attiva (MIA), la Garanzia per l’Attivazione Lavorativa (GAL) e lo Strumento di Attivazione (SdA), il Governo sembra finalmente aver fatto chiarezza sul nome da assegnare al nuovo RdC. A livello di sostanza cambia poco: potrà richiederlo solo chi è attivo nella ricerca di un impiego.
Vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere.
Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.
Ne hanno diritto anche i componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione che non siano calcolati nella scala di equivalenza e che non siano tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa (quindi i membri maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi e che non abbiano carichi di cura).
Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile:
Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, i nuclei familiari devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
Per ricevere il Supporto per la formazione e il lavoro, il soggetto richiedente deve prima effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Al contempo, deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione.
I beneficiari accedono così a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio.
Nella richiesta per lo Strumento per la formazione il lavoro, l’interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione.
Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato.
Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione. Il patto di servizio personalizzato può
prevedere l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).
A seguito della stipulazione del patto di servizio l’interessato può:
In caso di partecipazione ai programmi formativi e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l’interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.
Il beneficio economico, denominato appunto supporto di formazione per il lavoro, è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell’INPS.
L’interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.