Con il presente articolo si forniscono chiarimenti in merito al trasferimento agli eredi, del beneficio della detrazione delle rate residue, per gli interventi di ristrutturazione edilizia usufruite dal defunto.
E’ giunta nella posta della rivista online di fiscooggi il seguente quesito: “Una persona deceduta lo scorso anno stava usufruendo delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie, avendo realizzato interventi su un’abitazione non di proprietà ma in affitto, con regolare contratto di locazione registrato. Le rate restanti di detrazione non ancora richieste si trasferiscono al convivente?”
La detrazione delle rate rimanenti per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuate su un immobile locato con regolare contratto di locazione registrato, la quale ne beneficiava il beneficiario, defunto nel 2023, spettano al convivente, purché sia erede.
Quindi la detrazione è ammessa a condizione che il convivente sia un erede della persona deceduta e che subentri nella titolarità del contratto di locazione.
Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/2013 ha precisato che la detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell’agevolazione quindi il defunto era il conduttore dell’immobile, purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta del bene, subentrando nella titolarità del contratto di locazione.
Il beneficio della detrazione delle rate residue, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, effettuate su un immobile locato e usufruite dal defunto non spetta al convivente di fatto.
In tutti i casi in cui il soggetto che subentra nel contratto di locazione, non è un erede della persona che aveva sostenuto le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non può beneficiare della detrazione delle rate residue per i lavori di ristrutturazioni effettuate dal defunto stesso.