Il nuovo RdC da 500 euro mensili, l’Assegno di Inclusione destinato a chi in famiglia ha soggetti disabili, over 60 o minorenni, porterà con sé un duplice vantaggio: non solo il beneficio economico in sé per sé (500 euro, appunto), ma anche la possibilità di azzerare il carico fiscale per chi ne assumerà i percettori.
È quanto disciplinato dal decreto Lavoro, che prevede uno sgravio del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in determinate circostanze.
L’intento del Governo è proprio quello di inserire o reinserire nel mercato del lavoro i soggetti percettori di sussidi previdenziali. Per questo motivo, l’articolo 10 del decreto prevede un incentivo di cui potranno beneficiare i datori di lavoro che assumeranno i beneficiari dell’Assegno di Inclusione.
Le assunzioni premiate potranno avvenire a tempo indeterminato o a termine, a tempo pieno o parziale. Sono agevolati anche i contratti di apprendistato in tutte le sue forme (la norma non specifica la tipologia). Come anticipato, l’incentivo consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dell’azienda per 12 mesi, con un tetto massimo di 8.000 euro annui, che vanno rapportati al mese.
Qualora l’assunzione avvenga con contratti a termine o stagionali (full o part time), l’aiuto viene riconosciuto sempre per 12 mesi ma non oltre la scadenza del contratto, e si riduce al 50% dei contributi dovuti, nel limite massimo di 4.000 euro annui, anch’essi riparametrabili a mese.
Nonostante l’agevolazione diminuisca i contributi previdenziali versati all’INPS, ai lavoratori viene garantita la maturazione della pensione in misura intera.
C’è tuttavia una condizione per fruire dell’agevolazione dello sgravio fiscale al 50 o al 100%. Imprese e aziende, infatti, dovranno caricare le inserzioni di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), come disposto dal comma 3 del decreto.
La nuova piattaforma online SIISL, di cui si occuperà interamente il ministero del Lavoro, dovrebbe essere realizzata e pronta prima dell’estate, proprio per rispondere alle esigenze di quanti necessitano di impiego stagionale nel momento più delicato dell’anno e permettere quindi ai datori di lavoro di pubblicare la propria offerta.
Verrà sanzionato il datore di lavoro che nei 2 anni seguenti l’assunzione provvederà a licenziare il lavoratore portatore delle agevolazioni. La sanzione consisterà nella restituzione dell’esonero di cui ha beneficiato, maggiorato delle sanzioni civili. La penalizzazione non si applica in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.