Incidenti sul lavoro, anche in caso di condotta imprudente o negligente del lavoratore la colpa è del datore se questo non ha provveduto a informare il dipendente sui rischi e le criticità del lavoro stesso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 17617/2023, depositata il 28 aprile scorso, con la quale la Corte è tornata ad affrontare il tema della responsabilità penale del datore di lavoro che non forma e informa adeguatamente il lavoratore e non mette in sicurezza l’area aziendale. Vediamo cos’è successo.
L’evento scatenante è stato il decesso per annegamento di un addetto alla custodia di animali scivolato all’interno di una vasca di raccolta di acqua, della profondità di circa 10 metri, nel tentativo di recuperare una pecora.
La Corte di appello di Bari aveva condannato il legale rappresentante dell’azienda agricola (nonché datore di lavoro della vittima) per la mancata somministrazione al dipendente delle idonee informazioni circa la pericolosità del luogo in cui poi è avvenuto l’infortunio mortale.
La difesa aveva presentato ricorso, inammissibile secondo la Corte Suprema che ha esposto la seguente motivazione:
“Benché non si sia potuto accertare nei dettagli la dinamica dell’infortunio mortale (caduta accidentale o volontaria discesa nella vasca), la Corte di merito ha correttamente osservato come la causa del decesso del lavoratore sia riconducibile comunque a colpa del ricorrente, il quale non aveva previsto il rischio rappresentato dalla presenza del profondo invaso nell’area dell’azienda e non aveva previamente informato il lavoratore di tale pericolo.”
La Corte ha quindi stabilito che la mancanza di informazioni circa i pericoli mortali collegati all’attività sia stata determinante ai fini del verificarsi dell’accaduto, sottolineando il nesso di causalità tra la condotta omissiva del garante della normativa antinfortunistica e l’evento lesivo.
Anche perché le disposizioni di sicurezza sono proprio dirette a tutelare il lavoratore anche in caso di incidenti derivanti da una sua colpa, che il datore deve poter prevedere ed evitare. In pratica, l’assunto è: se le norme di sicurezza sono rispettate e il lavoratore ne ha piena conoscenza, la condotta errata del lavoratore non potrà produrre eventi dannosi proprio grazie alle stesse misure di sicurezza adottate.
Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.