Con il Decreto legge n. 51/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, il termine per la presentazione della domanda di adesione alla Definizione agevolata, conosciuta anche come Rottamazione-quater, è stata prorogata e sono state definite quindi, nuove scadenze.
Agenzia Riscossione con il comunicato stampa del 12 maggio, ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte in materia di “rottamazione” delle cartelle dal Dl n. 51/2023. Per consultare le risposte aggiornate alle FAQ più frequenti, clicca qui.
Con il provvedimento sopraddetto, sono state definite nuove scadenze:
La Rottamazione-quater 2023 è una misura agevolativa che consente di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza dover corrispondere sanzioni e interessi di mora. Nella misura rientrano anche gli avvisi esecutivi dell’INPS e Agenzia delle Entrate.
Per i debiti relativi alle multe stradali o sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o da obblighi obblighi contributivi, l’accesso alla misura agevolativa prevede che non sono corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
La domanda per accedere alla Rottamazione, deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) e sia in area riservata, quest’ultima accessibile solo ai possessori di SPID,CIE,CNS e, per gli intermediari fiscali, Entratel.
Per chi possiede un codice SPID, CIE o CNS, e vuole presentare la dichiarazione di adesione all’interno dell’area riservata, piò consultare la FOTO-GUIDA creata dalla redazione di TuttoLavoro24.
L’importo dovuto per la Rottamazione-quater o definizione agevolata, può essere versato in un’unica soluzione, oppure è possibile dilazionare il pagamento, in un numero massimo di 18 rate in 5 anni; con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza il 31 ottobre (come stabilito dal Dl n. 51/2023) e 30 novembre 2023.
Le rate residue saranno ripartite nei successivi 4 anni, con le seguenti scadenze annuali a decorrere dal 2024:
In caso di pagamento rateale, dal 1° novembre 2023, sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.