Reddito di Cittadinanza, Inps conferma che i controlli sulla corrispondenza tra il nucleo familiare dichiarato in DSU e i nuclei risultanti dall’anagrafe vengono effettuati mensilmente. Lo si apprende dal messaggio n. 1615 del 5 maggio 2023, nel quale sono chiarite anche le circostanze che portano alla sospensione del sussidio.
Sia in fase istruttoria che nel corso dei rinnovi mensili – si legge – , le verifiche sulle domande del Reddito di cittadinanza tengono conto dell’esito delle verifiche operate centralmente sul sistema ISEE tra i nuclei autodichiarati in DSU e i nuclei anagrafici presenti nelle banche dati dell’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR).
Vediamo come avviene la fase di verifica e quali le attività degli operatori Inps.
Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.
I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare.
In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell’altro coniuge.
I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti, chiarisce Inps, esclusivamente nei seguenti casi:
– quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ovvero quando è stata ordinata la separazione;
– quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti;
– quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
– quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
Fino all’esito del controllo tra ISEE e ANPR lo stato della domanda è “verifica non ancora effettuata” (“Nucleo ISEE in fase di verifica”) e la domanda viene sospesa.
Una volta completate le verifiche, il sistema ISEE può restituire un esito di conformità del nucleo dichiarato in DSU o un esito di non conformità.
Nel primo caso l’istruttoria della domanda prosegue con le ulteriori verifiche; nelle ipotesi, invece, di rilevazione dello stato del nucleo ISEE rispetto ad ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente) “non conforme” la domanda di RdC viene sospesa.
Le ipotesi di discordanze che comportano la sospensione della domanda sono 4:
A seguito di tali discordanze o quando la verifica non restituisce risultati utili è richiesto agli operatori delle strutture territoriali di verificare se le stesse si giustifichino in virtù delle eccezioni previste dalle regole ISEE o se, viceversa, determinino una difformità del nucleo autodichiarato in DSU.
Per le suddette ipotesi, è stata prevista una funzione di sblocco delle domande sospese che consente l’eliminazione della sospensione, attivabile dagli operatori previa verifica, a cura degli stessi, della composizione del nucleo Isee rispetto al nucleo anagrafico presente in ANPR.
Normalmente la tempistica per effettuare le verifiche preventive, effettuate in interoperabilità, sul nucleo ISEE rispetto a nuclei presenti in ANPR, è contenuta. Nei primi mesi dell’anno – ammette Inps – a causa dell’elevato numero di dichiarazioni (DSU) presentate ai fini ISEE, le operazioni di verifica subiscono forti rallentamenti in ragione dei tempi di risposta da parte della piattaforma di ANPR.
Attualmente, un elevato numero di domande Rdc risultano, infatti, sospese per “Nucleo ISEE in fase di verifica” perchè in attesa di queste elaborazioni.
Al fine di ovviare ai disagi verso l’utenza è stata, pertanto, prevista l’estensione della funzione di sblocco delle domande sospese per le ipotesi mensionate, per gestire anche il caso “Nucleo ISEE in fase di verifica” che consente l’eliminazione della sospensione, attivabile dagli operatori previa verifica, a cura degli stessi, della composizione del nucleo Isee rispetto al nucleo anagrafico presente in ANPR.
La funzionalità di eliminazione della sospensione è presente nel dettaglio esiti requisiti economici. Per l’utilizzo, è previsto l’inserimento di una nota obbligatoria per indicare l’avvenuta verifica; successivamente, cliccando su “Conferma accertamento positivo” la domanda viene sbloccata. Lo sblocco viene effettuato alla prima, successiva, elaborazione utile.
In assenza di sblocco della sospensione da parte della sede, le elaborazioni proseguiranno nelle modalità già note e l’esito della verifica può rientrare in uno dei casi sopra indicati: conformità con prosecuzione dell’elaborazione; non conformità per una delle motivazioni indicate alle citate lettere a); b); c); d).
E’ stato, inoltre, previsto che ai richiedenti/beneficiari Rdc sia inviata, in via automatizzata, la seguente comunicazione sia per il caso di sospensione per nucleo Isee in fase di verifica sia per uno dei casi di sospensione previsti all’esito di non conformità della verifica:
“L’istruttoria della domanda RDC è sospesa. Accedi alla procedura per conoscere le motivazioni”.
I richiedenti/beneficiari possono, quindi, produrre idonea documentazione al fine di giustificare la difformità.