IMU 2023: Novità Legge di Bilancio, Chi non paga?

IMU 2023, venerdì 16 giugno scade l’acconto IMU per l’anno corrente. Si tratta di un imposta municipale dovuta per il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

IMU 2023: chi la paga?

Il presupposto per il pagamento dell’IMU è il possesso quindi di:

  • fabbricati esclusa l’abitazione principale classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9
  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili.

L’imposta deve essere versata dai seguenti soggetti:

  • proprietario dell’immobile;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
    LIMU è dovuta esclusivamente dai predetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile

IMU 2023: novità, chi non paga?

Con la Legge di Bilancio 2023, è stato esteso il caso di esenzione al pagamento dell’imposta l’IMU: quest’ultima non è dovuta per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria di occupazione abusiva o nel caso in cui è iniziata un’azione giudiziaria penale.

Il soggetto che rientra nella suddetta fattispecie, per usufruire dell’esenzione deve comunicare, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del MEF al comune interessato, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Stessa comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto.

Per i comuni dei territori dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto, colpiti da eventi sismici del 2012, è stata confermata l’esenzione dell’imposta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Altri casi di esenzione IMU 2023

Infine ricordiamo tutti gli altri casi di esenzione al pagamento IMU, per questi immobili:

  • fabbricati appartenenti alle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, e le loro pertinenze;
  • fabbricati di poprietà della Santa sede;
  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione sulla base ad accordi internazionali;
  • immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, dalle province, dalle comunità montane dagli enti del Servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Sono inoltre esenti dall’imposta i seguenti terreni agricoli:

  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
  • terreni ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
  • terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

IMU 2023: come si paga?

Il versamento dell’acconto IMU deve essere effettuato entro il 16 giugno 2023, esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

  • modello F24;
  • bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
  • piattaforma PagoPA

Per il calcolo e il pagamento della somma dovuta all’acconto, bisogna fare riferimento alle aliquote determinate dal Comune di riferimento dell’anno precedente.