Aumento stipendi, l’INPS con il messaggio numero 1932 del 24-05-2023 ha fornito le istruzioni operative e contabili, sull’ aumento per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, per l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
L’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. decreto Lavoro), ha previsto che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
L ’Aumento degli stipendi, derivante dal taglio del cuneo contributivo, spetta ai lavoratori, con esclusione quelli domestici, autonomi, co.co.co. e collaboratori occasionali.
Tale aumento è dovuto dall’incremento dell’esonero contributivo per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nella seguente misura:
La norma ha stabilito l’ aumento percentuale di 4 punti, senza ulteriori effetti sul rateo della 13°, per i periodi di paga sopra detti.
Considerato l’incremento, l’esonero sarà riconosciuto nella seguente misura:
Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo relativamente alla 13° mensilità, o al singolo rateo, laddove questa venga erogata mensilmente, la norma prevede espressamente che non ci siano effetti sul rateo di 13°.
Pertanto, l’esonero in oggetto, in relazione alla tredicesima erogata in unica mensilità nel mese di dicembre, troverà applicazione:
– nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima non ecceda l’importo di 2.692 euro;
– nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.
Nel caso in cui la mensilità aggiuntiva venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di 13°:
– nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
– nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).
L’INPS fa presente che nell’ ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2023, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.
Per le istruzioni operative e contabili si rimanda al Messaggio numero 1932 del 24-05-2023