Ho firmato un contratto a termine o stagionale, posso dimettermi prima della scadenza?
Può succedere che dopo la firma di un contratto di lavoro il lavoratore senta il desiderio o abbia l’esigenza di dimettersi. Vediamo qual è la disciplina applicabile in questi casi.
Innanzitutto cominciamo col dire che contratto a termine o stagionale la disciplina è la medesima. Quello che cambia è la ragione giustificatrice che sta alla base del rapporto di lavoro, ma nulla cambia ai fini del recesso.
Recedere da un rapporto di lavoro a termine è possibile ma occorre tener conto di condizioni e conseguenze. La prima annotazione è che le dimissioni vanno manifestate con la procedura telematica.
Se il contratto di lavoro prevede una clausola di prova, occorre sapere che il recesso durante questo periodo è libero per entrambre le parti. Non va cioè motivato.
Diverso è invece il caso del lavoratore che intenda dimettersi dopo aver superato il contratto di prova. In questo caso il recesso va sorretto da giusta causa che andrà motivato da parte del lavoratore. Questa la casistica classica:
In questi casi il preavviso non è dovuto, trattandosi di dimissioni in tronco ma il datore di lavoro potrebbe comunque decidere di chiedere o (nei casi peggiori) trattenere una somma dalle spettanze di fine rapporto, a titolo di danno patrimoniale. Tale pretesa però andrebbe debitamente motivata. Tuttavia, se il datore sa di essere in una situazione particolarmente sfavorevole è molto probabile che decida di concludere pacificamente la vicenda, senza ulteriori pretese.