Nuovo RdC, 1 giorno di Lavoro a 80 km va Accettato

Il nuovo Reddito di Cittadinanza non terrà conto della congruità del posto di lavoro che viene offerto al percettore. Potrebbe essere lontano, pagato poco e a termine e costui sarebbe costretto ugualmente ad accettare l’offerta se non vuole privarsi del sussidio.

Ecco una delle differenze tra l’attuale Reddito di Cittadinanza, attivo fino a dicembre solo per le famiglie con soggetti disabili, over 60 o minorenni o presi in carico dai servizi sociali, e il Supporto per la formazione e il lavoro, la misura di sostegno economico destinato a sostituirlo dal prossimo 1° settembre.

Nella mente del Governo il criterio della congruità dell’offerta di lavoro era da smantellare, nonostante si tratti di un principio già introdotto dalla Convenzione OIL del 1934 (ratificata dall’Italia post-fascista nel 1952). Poi, un vizio di forma nella legge di Bilancio 2023 aveva lasciato tutto così com’era e ne aveva garantito la sopravvivenza. Tuttavia, alla fine non ha avuto la meglio e il Decreto Lavoro ha provveduto a ignorarlo una volta per tutte.

Nuovo RdC, offerta di lavoro: requisiti

Non tenere in considerazione il principio di congruità dell’offerta di lavoro può avere ripercussioni importanti sul percettore del nuovo RdC, che potrebbe essere costretto a spostarsi fino a 80 km da casa per lavorare: congruità che dunque verrebbe meno.

L’articolo 8, comma 6, del DL Lavoro, stabilisce infatti che ‹‹Il nucleo familiare che percepisce l’Assegno di inclusione (così come il Supporto per la formazione e il lavoro, ndr) decade dal beneficio se un componente del nucleo non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro››.

Secondo quanto disposto dall’articolo 9, il percettore è quindi tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
  • la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

Nelle ultime ore si potrebbe aggiungere anche una quinta caratteristica: la raggiungibilità dell’offerta di lavoro a tempo determinato o in somministrazione in massimo 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Lo prevede un emendamento al decreto Lavoro firmato da Giovanni Satta (Fdi) in esame in queste ore alla commissione Affari sociali al Senato.

Nuovo RdC lavoro, come cambia l’offerta?

La differenza tra i due sussidi, insomma, è netta: con il Reddito di Cittadinanza il soggetto era costretto ad accettare solo la terza proposta di lavoro (poi sono diventate due sotto il Governo Draghi), l’occupazione doveva trovarsi a una distanza ragionevole dal luogo di residenza, il trattamento economico era quello contrattuale ma aveva necessariamente una durata minima (almeno sei mesi a tempo determinato o a tempo indeterminato) e l’offerta doveva rispettare l’insieme di competenze professionali del soggetto.

Con il Supporto per la formazione e il lavoro, invece, il percettore che per esempio risiede a Roma potrebbe essere costretto a recarsi fino a Rieti anche solo per un giorno per un contratto part-time che, considerato che in alcuni settori il salario minimo è di circa 4 euro, comporterebbe un compenso di meno di 20 euro giornalieri, a pena di perdere il sussidio (che decade al primo rifiuto).