Ai lavoratori stagionali del turismo e dell’agricoltura spetta la quattordicesima mensilità? Vediamo cosa prevedono i contratti collettivi del settore.
Gli operai agricoli a tempo determinato, OTD, sono previsti dal CCNL per i Lavoratori agricoli. Per loro è previsto un trattamento economico specifico in ragione della particolarità della prestazione, fatti di lavori occasionali e continui solo in determinate fasi produttive.
A questi lavoratori stagionali non viene erogata la 14 mensilità, che invece spetta al personale con contratto a tempo indeterminato (l’erogazione avviene alla data del 30 aprile di ogni anno).
In luogo della 14a, ai lavoratori operai agricoli stagionali compete un terzo elemento economico, pari all’8,33% calcolato sul salario contrattuale così come definito dal contratto provinciale agricolo.
Differente è invece la situazione per i lavoratori stagionali del settore del turismo. Per loro i principali contratti collettivi di riferimento sono quello dei pubblici esercizi (bar, ristorandi, stabilimenti, ecc.) firmato da Fipe Confcommercio o Confesercenti e quello di Federalberghi-Confcommercio che si applica alle aziende alberghiere e ai campeggi.
Ai lavoratori stagionali la quattordicesima mensilità spetta ma non per intero solo per i ratei delle mensilità maturate e a condizione che per ciascuna mensilità abbiano più di 15 giorni di servizio. L’erogazione avviene in occasione della corresponsione del cedolino paga di luglio.
Ad esempio un lavoratore assunto il primo maggio avrà maturato 2 ratei di 14a (maggio e giugno); mentre un lavoratore assunto il 20 maggio solo un rateo (giugno).
Se il contratto di lavoro stagionale prosegue oltre il 31 luglio (cosa assai probabile), continuerà a maturare i ratei di 14a per ciascuno dei mesi di lavoro. Ad esempio da agosto a settembre maturerà 2 ratei mensili di 14a. In questo caso avrà diritto alla loro liquidazione quando, alla cessazione del rapporto, il lavoratore riceverà tutte le competenze di fine rapporto (in particolare TFR, ratei 13a e 14a maturati, ferie e permessi non goduti).
Non va dimenticato che quest’anno, da luglio fino a dicembre, ai lavoratori stagionali spetterà l’incremento di stipendio previsto dal Decreto Lavoro, secondo l’applicazione del Bonus. Per conoscere subito l’incremento retributivo netto usa il calcolatore di TuttoLavoro24.it cliccando qui.