L’INPS con la circolare numero 55 del 9/06/2023, ha reso noto, i nuovi livelli reddituali ai fini dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF) alle diverse tipologie di nuclei.
I nuovi livelli di reddito decorrono dal 1°luglio 2023 al 30 giugno 2024.
La norma stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini dell’ANF, sono rivalutati annualmente, dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata dall’ISTAT, avvenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente.
La variazione percentuale tra l’anno 2022 e il 2021 è risultata pari a +8,1%.
Dal 1 marzo 2022 però, è subentrato l’Assegno Unico e universale per i figli a carico, quest’ultimo ha abrogato l’ANF per i nuclei con figli e orfanili.
I nuovi livelli reddituali al fine dell’ANF, riguardano quindi, esclusivamente i nuclei composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.
Per consultare le tabelle contenenti i nuovi livelli con decorrenza dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 e i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, alle diverse tipologie di nuclei familiari 👉 👉 👉 👉 clicca qui👈 👈 👈 👈
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
L’assegno spetta a questi lavoratori:
Come abbiamo detto prima, dal 1° marzo 2022 è entrato in vigore l’assegno unico e universale che ha abrogato l’ANF per i nuclei con figli e orfanili, pertanto, per richiedere l’ANF per i periodi successivi al 1° marzo 2022, il nucleo familiare può essere così composto:
Se il richiedente è extracomunitario, può includere nel proprio nucleo i familiari:
La domanda dell’ANF, può essere presentata ogni anno a cui si ha diritto al trattamento.
I lavoratori di aziende del settore privato non agricolo, devono presentare la domanda, esclusivamente online all’INPS.
Invece, per i lavoratori dipendenti di aziende che operano nel settore privato agricolo, la domanda deve essere presentata al datore di lavoro con il modello cartaceo ANF/DIP (SR16).
Per i lavorati agricoli ricordiamo che l’ANF può essere richiesto insieme alla domanda di indennità di disoccupazione agricola.