Con la Circolare numero 58 del 23-06-2023, l’INPS fornisce indicazioni operative e istruzioni circa lo sgravio contributivo, introdotto con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
L’agevolazione consiste in un esonero contributivo nella misura del 100% nel limite di importo pari a 6.000 euro annui, elevato a 8.000 euro per quelle riferite al 2023.
L’agevolazione spetta con riferimento alle assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”.
La norma riconduce alla nozione di “donne lavoratrici svantaggiate” le seguenti categorie:
L’INPS chiarisce che il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.
Quindi per chi richiedere lo sgravio contributivo, per assumere una lavoratrice a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Nel caso in cui lo sgravio viene richiesto per la trasformazione di un rapporto a tempo indeterminato e l’agevolazione non è stata richiesta per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Lo sgravio spetta per i seguenti rapporti di lavoro:
Sono esclusi dall’agevolazione
Riguardo alla durata dello sgravio contributivo, questo spetta fino ad un massimo di mesi che dipendono dal tipo di assunzione e trasformazione, nello specifico l’esonero spetta:
Inoltre il periodo di fruizione dell’agevolazione può essere sospeso unicamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.
L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.
Mentre l’incentivo per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (Legge di bilancio 2021) è pari, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto degli sgravi bisogna fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Nel caso di esonero richiesto per i di rapporti di lavoro di tipo part-time, i massimali delle agevolazioni devono essere proporzionalmente ridotti.
Possono accedere all’esonero contributivo per l’assunzione delle donne lavoratrici svantaggiate, i seguenti datori di lavoro:
Il beneficio non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni identificate nell’articolo 1 comma 2 del seguente Decreto Legislativo
L’Ente previdenziale conferma nella circolare che hanno diritto al riconoscimento dei benefici in oggetto:
Per tutte le altre informazioni inerenti a:
Nel frattempo è possibile consultare le informazioni sopra elencate, nella circolare INPS, scaricabile attraverso questo link 👉 👉 👉 👉 CLICCA QUI 👈 👈 👈 👈 👈