L’INPS con la Circolare numero 58 del 23-06-2023 ha fornito le indicazioni operative e le istruzioni sullo sgravio contributivo introdotto con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
Il bonus consiste in un esonero dei contributi nella misura del 100% nel limite di importo pari a 6.000 euro annui, elevato a 8.000 euro per quelle riferite al 2023.
Colf e badanti rientrano nello sgravio contributivo previsto per l’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate? lo vediamo in questo articolo.
L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023 è applicabile per le assunzioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ed è previsto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.
Per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, l’incentivo invece, è pari all’esonero dal versamento del 100%nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Lo sgravio può essere richiesto anche nel caso di rapporti di lavoro part-time e in quest’ultimo caso i massimali delle agevolazioni devono essere proporzionalmente ridotti.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto degli sgravi bisogna fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
Il Bonus spetta anche in caso di assunzione di lavortori domestici? La norma ha escluso dallo sgravio contributivo 100% per l’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate, i rapporti che hanno come oggetto i contratti di lavoro domestico in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Sono previsti bonus, sgravi contributivi per i lavoratori domestici? Si, sono previsti sgravi contributivi per colf e badanti.
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto, in via sperimentale, per l’anno 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.
L’esonero contributivo decorre dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di 1 anno a decorrere dalla data del predetto rientro.
Per maggiori informazioni e per consultare le tabelle con l’indicazione dell’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri valevoli anche per l’anno 2023 clicca l’articolo sottostante👇 👇 👇