Nuovo sistema 60 CFU: crediti già acquisiti vengono riconosciuti?

Il DLGS 59/2017, come modificato dal DL 36/2022, ha delineato le nuove modalità di formazione e reclutamento per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Infatti, i docenti che desiderano partecipare alle nuove procedure concorsuali dovranno essere in possesso dei 60 CFU per poterlo fare.

Nuovo sistema 60 CFU: come funziona

Secondo la normativa sopracitata, questo nuovo sistema si compone di tre parti:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 CFU;
  2. un concorso pubblico nazionale cui accedono gli abilitati ed anche i docenti che abbiano svolto nelle scuole statali tre anni di servizio anche non continuativo, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione;
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Nuovo sistema 60 CFU: riconoscimento crediti

Per chi ha già conseguito i 24 CFU previsti dalla normativa vigente o chi ha già qualche credito accademico precedentemente acquisito ci sono buone notizie: questi crediti non vengono persi, ma vengono riconosciuti. Secondo il DPCM 60 CFU, nello specifico si riconoscono:

  • i 24 CFU conseguiti in base al previgente ordinamento, fermo restando che vanno conseguiti almeno 10 CFU di tirocinio diretto. Fino alla fine della fase transitoria – 31 dicembre 2024 – chi è in possesso dei 24 CFU, conseguiti entro il 31/10/22, può partecipare alle procedure concorsuali completando poi la formazione con i 36 CFU rimanenti;
  • tutti i CFU conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici. I crediti che vengono riconosciuti in questo senso sono elencati nell’allegato A al DPCM.