A tre mesi dal varo del Decreto Lavoro abbiamo finalmente tutti gli elementi per poter valutare chi resterà escluso (e nello stesso tempo chi avrà diritto) dal taglio dei contributi.
Abbiamo detto più volte che la misura del taglio contributivo sarà del del 7% per redditi fino a 25mila euro, del 6% fino a 35mila euro.
Il diritto spetta su base mensile, vale a dire 1.923 euro mensili per aver diritto allo sgravio del 7% e 2.692 euro mensili per aver diritto allo sgravio del 6%
I redditi mensili da considerare sono quelli al lordo dei contributi previdenzial.
La prima cosa che possiamo dire è che nessun docente a tempo pieno avrà diritto al taglio dei contributi del 7%.
Come potremo vedere dalle tabelle che abbiamo riportato, tutti i docenti hanno un imponibile previdenziale maggiore di 1.923 euro mensili (esclusi ovviamente i docenti a orario ridotto).
La prima domanda che sorge spontanea è: “versando meno contributi, saranno ridotte le pensioni future“?
La risposta è no i contributi che non vengono versati all’INPS sono riconosciuti in via figurativa e, pertanto, non vi è alcuna riduzione del montante contributivo.
Poiché le pensioni non sono assoggettate a contributi previdenziali i pensionati non sono interessati al provvedimento.
Per loro quindi non ci sono effetti sull’assegno mensile.
La risposta è no. I docenti disoccupati sono esclusi dal provvedimento perché sulla NASPI non gravano le ritenute previdenziali.
La risposta è sì.
Un paradosso del provvedimento è che, mentre da una parte viene diminuito l’imponibile previdenziale, dall’altra parte automaticamente, si alza il reddito, aumenta l’imponibile fiscale con conseguente aumento della tassazione diretta.
La tabella riporta, per fasce di anzianità, il totale lordo previdenziale sullo stipendio di agosto.
Nella seconda colonna troviamo la voce “cuneo contributivo” dove è riportato il taglio dei contributi attribuito per ciascuna fascia.
Le fasce 28 e 35, superando gli imponibili contributivi di € 2.692 mensili, non hanno diritto al taglio dei contributi.
La tabella riporta, per fasce di anzianità, il totale lordo previdenziale sullo stipendio di agosto.
Nella seconda colonna troviamo la voce “cuneo contributivo” dove è riportato il taglio dei contributi attribuito per ciascuna fascia.
Le fasce 21, 28 e 35, superando gli imponibili contributivi di € 2.692 mensili, non hanno diritto al taglio dei contributi.
La tabella riporta, per fasce di anzianità, il totale lordo previdenziale sullo stipendio di agosto.
Nella seconda colonna troviamo la voce “cuneo contributivo” dove è riportato il taglio dei contributi attribuito per ciascuna fascia.
Le fasce 21, 28 e 35, superando gli imponibili contributivi di € 2.692 mensili, non hanno diritto al taglio dei contributi.
La tabella riporta, per fasce di anzianità, il totale lordo previdenziale sullo stipendio di agosto.
Nella seconda colonna troviamo la voce “cuneo contributivo” dove è riportato il taglio dei contributi attribuito per ciascuna fascia.
Le fasce 15, 21, 28 e 35, superando gli imponibili contributivi di € 2.692 mensili, non hanno diritto al taglio dei contributi.