Sanzioni per il datore di lavoro che non versa i contributi previdenziali obbligatori.
I contributi devono essere versati entro i termini e con le modalità di calcolo stabilite dalla legge e se questo non avviene si determina la cosiddetta inadempienza contributiva e l’applicazione delle sanzioni civili, amministrative e penali.
Se il datore di lavoro omette o ritarda il versamento dei contributi previdenziali obbligatori dovuti mensilmente o periodicamente entro il termine stabilito dalla legge, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno (365 gg), nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti.
La sanzione non può superare il 40% dell’importo dei contributi dovuti, raggiunto il tetto massimo sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.
Invece, nei casi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, per ogni giorno di ritardo è dovuta una sanzione civile, in ragione d’anno (365 giorni), nella misura pari al 30% dell’importo dei contributi addebitati.
La sanzione non può superare il 60% dell’importo dei contributi dovuti, superato il tetto si applicano gli interessi nella misura degli interessi di mora.
La legge n.3888 del 23 dicembre 2000 art.116 c. 8 lett b) stabilisce che “qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempre ché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa”, si applica si applica il regime dell’omissione e non quello dell’evasione.
Ricordiamo che nel caso di omissione contributiva è dovuta la sanzione civile nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti.
Sono previste sanzioni anche nel caso in cui il datore di lavoro non versa le ritenute previdenziali per le quote a carico dei lavoratori.
La legge dispone in questo caso due diverse sanzioni collegate all’importo dell’omissione: sanzione penale e sanzione amministrazione.