Supplenze Gae/Gps 2023, cosa succede se annullo la domanda?

Supplenze Gae e Gps 2023. Aperta lunedì 17 luglio la piattaforma di Istanze Online del Ministero dell’Istruzione per la procedura di presentazione delle domande di Gae e Gps ai fini delle supplenze. Nelle domande gli aspiranti devono inserire le massimo 150 preferenze per sedi, comuni o distretti.

Le domande possono essere inviate fino alle 14.00 di lunedì 31 luglio nella sezione Informatizzazione Nomine Supplenze disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul portale “Istanze on line”.

Supplenze Gae e Gps: chi può fare domanda

La presentazione delle massimo 150 sedi deve esser fatta dagli aspiranti docenti presenti nelle Graduatorie Provinciali per il Sostegno e nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Le istanze riguardano l’attribuzione di supplenze (30 giugno e 31 agosto) per i docenti inseriti nelle GAE e nelle GPS e i relativi elenchi aggiuntivi e le nomine da GPS I fascia sostegno, finalizzate al ruolo, per i docenti inseriti nelle GPS I fascia sostegno (ed elenchi aggiuntivi).

Si può ritirare la domanda?

Una delle novità rispetto al passato consiste nella possibilità di ritirare la domanda di partecipazione, anche dopo la chiusura della Istanza Online. Con il nuovo sistema sarà possibile:

  • Annullare l’inoltro della domanda fintanto la piattaforma è ancora aperta, cioè fino al 31 Luglio alle ore 14.00;
  • Ritirare la domanda dopo il suo inoltro e dopo la chiusura della piattaforma. La domada potrà essere ritirata tramite l’apposita funzione “Ritiro della domanda”. Alla conferma di tale operazione il ritiro della domanda non sarà più revocabile. Importante è ricordare che, tale scelta, può essere effettuata solo fino alla data di avvio della procedura di nomina ovvero fino all’avvio dell’elaborazione delle nomine da parte degli Uffici;
  • Rinunciare all’individuazione ottenuta. La funzione sarà attivabile semplicemente cliccando un apposito link presente nella comunicazione di avvenuta individuazione.

Cosa implica annullare l’istanza o rinunciare all’incarico?

Occorre ricordare che, nel caso di ritiro della domanda, questa equivale alla mancata presentazione della domanda e ciò comporterà la rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato e da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Nel caso di rinuncia successiva all’individuazione, invece, si applicherà la sanzione prevista per la rinuncia consistente nella perdita della possibilità di conseguire supplenze (al 30 giugno e al 31 agosto), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento delle medesime, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. 
Tali aspiranti non potranno nemmeno partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze per l’anno scolastico 2023/2024.