Rimborso 730/2023, i contribuenti che hanno trasmesso la dichiarazione dei redditi e hanno indicato come sostituto d’imposta l’INPS, possono vedersi negato l’eventuale rimborso del credito.
In questo articolo vedremo le principali cause di diniego da parte dell’INPS.
Rimborso 730/2023 rifiutato da Inps, perchè?
A partire dalla fine del mese di luglio, l’Istituto comunica all’ Agenzia delle Entrate i codici fiscali dei contribuenti oggetto di diniego.
Il diniego per soggetto non sostituito si ha quando:
- Il rapporto di sostituzione non è mai esistito o è cessato entro il 31 marzo;
- il soggetto è titolare di una prestazione esente da IRPEF;
- Il contribuente risiede all’estero nell’anno in cui ha presentato il modello 730.
Se il sostituto d’imposta non effettua il rimborso nella busta paga del contribuente perché ha comunicato il diniego, il contribuente per riceverlo dovrà necessariamente:
- recarsi a un CAF o professionista abilitato e presentare la dichiarazione integrativa, cosiddetto 730 integrativo, modificando i dati del sostituto d’imposta oppure in mancanza di esso, il contribuente presenterà un 730 integrativo “senza sostituto” e in tal caso il rimborso sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate.
Rimborso 730/2023 rifiutato da INPS, per chi?
Generalmente l’INPS eroga il pagamento del credito 730/2023 a partire dal mese di agosto o dai mesi successivi, a seconda delle date di acquisizione dei flussi da parte di Agenzia delle Entrate, procedendo all’abbinamento dei risultati contabili sulle prestazioni in pagamento.
Ma come abbiamo prima detto si possono verificare casi di diniego.
Di seguito una lista dei contribuenti a rischio di diniego da parte dell’INPS:
- titolari di pensioni esenti da IRPEF;
- titolari di prestazioni esenti da IRPEF (esempio: assegno unico...)
- beneficiari di prestazioni cessate dopo il 1° aprile 2023 (esempio: NASpI terminata il 20 marzo);
- soggetti che al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi non sono titolari di alcuna prestazione, ma hanno presentato domanda per il riconoscimento di una prestazione.
- titolari di assegni ordinari di invalidità triennali scaduti dopo il 1° aprile 2023, ma prima dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, e non ancora rinnovati;
- titolari di quote di reversibilità scadute dopo il 1° aprile 2023, ma prima dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio e non (ancora) prorogate;
- titolati di pensioni con pagamento semestrale;
- titolari di pagamenti disgiunti.
Si precisa che non è oggetto di diniego la prestazione diventata esente successivamente al 31 marzo, in questo caso l’Istituto assicura lo svolgimento del rapporto di sostituzione.