Docenti: le ore eccedenti non sono tutte uguali, ecco i dettagli.
Stipendi docenti. Le ore eccedenti sono ore che sono effettuate dai docenti oltre l’orario di cattedra stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
La ore eccedenti non sono tutte uguali e possono essere classificate in tre tipologie che hanno caratteristiche diverse dal punto di vista giuridico, retributivo e previdenziale:
Le ore eccedenti istituzionali sono attribuite per orari settimanali di lezione strutturati oltre l’orario settimanale di cattedra.
Sono conferite fino ad un massimo di 3 ore oltre l’orario di cattedra di 18 ore.
Sono pensionabili al 118% dell’importo erogato, spettano anche in caso di malattia e sono valide per il TFS e il TFR.
Spettano sempre per tutto l’anno scolastico, dal 1° settembre al 31 agosto.
Dal 2016 non sono più assoggettate al controllo preventivo della Ragioneria Territoriale dello Stato e possono quindi essere trasmesse all’Ufficio Stipendi della medesima per la liquidazione.
Quindi il docente che nell’esempio opti per un’ora eccedente avrebbe un incremento lordo di 156,65 euro mensili pari ad un incremento netto di 90,11 euro mensili.
Il docente non avrebbe una variazione di aliquota massima, il TFR/TFS sarebbe incrementato, come sarebbe incrementata la futura pensione.
Di contro, se effettuate nel 2023, sarebbe l’isee dell’anno 2025 ad essere incrementata.
Le ore eccedenti istituzionali sono inserite sul cedolino NoiPA dalle Ragionerie Territoriali dello Stato applicando i provvedimenti degli Istituti scolastici.
Le scuole, invece, inseriscono le ore eccedenti solo per il personale a tempo determinato.
Se la Scuola trasmette alla RTS il provvedimento di un insegnante a tempo determinato, la Ragioneria Territoriale dello Stato non è in grado di applicare le ore eccedenti perché la funzione risulta disabilitata.
Le ore eccedenti su spezzoni di cattedra possono essere conferite fino ad un massimo di 6 ore settimanali.
Rispetto alle ore eccedenti istituzionali, non spettano in caso di malattia e sono considerate emolumenti accessori.
Sono attribuite fino al 30 giugno.
Non sono soggette a controllo preventivo.
Sono valide ai fini del TFR ma non del TFS
Le ore alternative alla religione cattolica possono essere conferite fino ad un massimo di 6 ore settimanali.
Possono essere attribuite al massimo fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche (30 giugno).
Sono considerate trattamento fondamentale della retribuzione e spettano anche in caso di malattia.
Essendo trattamento fondamentale, sono pensionabili al 118%.
Non sono soggette a controllo preventivo.
Non possono essere conferite ai docenti di religione in quanto gli stessi non possono insegnare materie alternative alla propria.
Stipendi scuola. Facendo cumulo con lo stipendio alzano il reddito, quindi l’IRPEF da pagare nella misura dell’aliquota massima, aumentano le addizionali che saranno trattenute in busta paga.
Aumentando il reddito, anche l’isee aumenta e quindi deve essere valutata la convenienza costi/benefici.
Se dal punto di vista fiscale le ore eccedenti possono creare problemi in relazione al reddito alto, dal punto di vista previdenziale sono molto convenienti.
In sede di emissione della Certificazione Unica, le ore eccedenti su spezzoni di cattedra diminuiscono, fino ad azzerare, il conguaglio previdenziale.
Sotto l’aspetto pensionistico, le ore eccedenti migliorano il montante previdenziale e quindi influiscono nel miglioramento delle future prestazioni pensionistiche.