Immissioni in ruolo. Si stanno svolgendo, in questi giorni, le procedure per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024. Tutti i docenti che hanno ottenuto o otterranno nei prossimi giorni una nomina a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo sul sostegno, saranno sottoposti al vincolo quinquennale. Ma di cosa si tratta? Come si calcola? Cosa si può e non può fare durante questi 5 anni? Tanti i dubbi dei neo assunti.
Il vincolo quinquennale parte dall’anno scolastico di immissione in ruolo con titolarità su sostegno.
Nei casi di passaggi di ruolo da sostegno a sostegno, invece, si calcolerà dall’anno in cui si è ottenuto tale passaggio.
L’art.23 comma 7 del Contratto sulla Mobilità del MIUR, stabilisce che il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, comporta la permanenza per almeno un quinquennio su tali tipologie di posti.
Tutti i docenti di sostegno, quindi, hanno il vincolo quinquennale e non possono richiedere il trasferimento su materia per 5 anni.
Importante è fare chiarezza sul fatto che non sono sottoposti al vincolo di 5 anni solo i docenti neo immessi in ruolo dalla I fascia delle GPS sostegno o attraverso la procedura della Mini Call Veloce, ma anche coloro che hanno ottenuto un trasferimento da posto comune a sostegno.
Nello stesso modo, anche chi ha richiesto passaggio di ruolo da un grado di istruzione all’altro, ad esempio da sostegno scuola secondaria di I grado a secondaria II grado, dovrà rinnovare il vincolo di permanenza per altri 5 anni.
Stessa cosa avviene anche ai docenti che, dopo esser stati trasferiti su posto comune, decidono di ritornare sul sostegno: anche in questo caso, il blocco si ripete.
Durante il vincolo quinquennale, i docenti possono partecipare alla mobilità territoriale, professionale e presentare domanda di assegnazione provvisoria sempre sul sostegno.