Assegno unico, l‘INPS con la circolare numero 76 del 10-08-2023 fornisce le istruzioni contabili riguardo l’applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di nuclei vedovili.
Vediamo in questo articolo a chi spetta la maggiorazione dell’assegno unico per i figli a carico, i requisiti, gli importi e la decorrenza.
L’art.4 c.8 del decreto legislativo n. 230/2021, prevede nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30,00 € mensili.
L’importo maggiorato spetta in misura piena solo in presenza di un ISEE pari o inferiore a 15.000 €, la maggiorazione si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 €.
A seguito della nuova disposizione normativa recata dall’articolo 22 del decreto-legge n. 48/2023, con effetto dal 1° giugno 2023 la maggiorazione spetta anche nel caso di unico genitore lavoratore al momento della domanda, nel caso in cui l’altro genitore risulta deceduto per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento.
A seguito della disposizione normativa sopracitata, viene estesa la maggiorazione dell’assegno unico prevista per i genitori entrambi lavoratori ai nuclei monogenitoriali a causa del decesso dell’altro genitore.
La maggiorazione si applica per le rate maturate a partire dal 1° giugno 2023, senza il riconoscimento di “somme a titolo di arretrati” e tenendo conto della data in cui si è verificato il decesso, che non deve comunque essere anteriore ai 5 anni.
Il genitore vedovo che presenta la domanda per l’assegno unico, beneficia quindi a partire dal 1° giugno 2023 della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, nel caso in cui risultino soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
Per comprendere meglio a chi spetta la maggiorazione a seguito della data di decesso del genitore, si riportano i quattro esempi fatti dall’Istituto stesso nella circolare.
“Esempio 1. Decesso del genitore avvenuto nel 2017. Il genitore superstite non ha diritto alla maggiorazione a prescindere dal momento in cui è presentata o integrata la domanda”
“Esempio 2. Decesso del genitore avvenuto a gennaio 2020. La maggiorazione spetta fino a gennaio 2025, limitatamente alle rate della prestazione maturate dopo il 1° giugno 2023 e non riguarda periodi precedenti”
“Esempio 3. Decesso del genitore avvenuto ad aprile 2022, la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori è stata già corrisposta dall’INPS fino alla mensilità di competenza febbraio 2023. A partire dal 1° giugno 2023, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto-legge n. 48/2023, la maggiorazione verrà applicata per non oltre cinque anni dalla data del decesso (ossia fino ad aprile 2027)“.
“Esempio 4. Decesso del genitore avvenuto a marzo 2023. L’Istituto ha già corrisposto la maggiorazione relativamente alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2023. Dal 1° giugno 2023, trova applicazione l’articolo 22 del decreto-legge n. 48/2023 e, pertanto, la maggiorazione si applicherà fino a marzo 2028“
Nel caso in cui la domanda è stata presentata al tempo dal richiedente qualificando il proprio nucleo familiare come “monogenitoriale” e indicando che il motivo era “altro genitore deceduto” per usufruire della maggiorazione è necessario integrare la domanda fornendo le seguenti informazioni:
L’Istituto chiarisce che l’integrazione deve essere effettuata solo sulle domande ancora in corso di validità al 1° giugno 2023 ed è possibile farlo fino al 5°anno dalla data del decesso del genitore.
Nel caso invece di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda dell’assegno unico, l’INPS provvede in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e al riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.
Per tutte le altre informazioni si rimanda alla circolare numero 76 del 10-08-2023, per consultare il testo completo 🔴 ➡️ CLICCA QUI⬅️🔴