Pignoramento Stipendio alla Scuola, cosa succede ora?

“E’ stato notificato un pignoramento a mio carico alla Scuola, cosa succede ora?”

Questa la richiesta pervenuta a TuttoLavoro24.it di una nostra lettrice che, rimosso il contenuto strettamente personale continua:

la segreteria della mia Scuola ha preteso da me la consegna di due cedolini dello stipendio e li ha mandati all’avvocato che ha fatto il pignoramento

conclude l’insegnante:

“non ho fatto studi giuridici e sono molto ignorante in materia, ma ho l’impressione che la segreteria della mia scuola non si sia comportata correttamente ma non posso rivolgermi ad un legale in quanto le mie condizioni economiche non me lo consentono e ho dovuto subire questa situazione”.

Pignoramento del dipendente: la Scuola non entra nel procedimento.

La nostra lettrice ha ragione.

La Scuola non doveva mandare all’avvocato le buste paga della dipendente ma fare una dichiarazione del terzo – ex art. 547 del codice di procedura civile – nella quale doveva dichiarare di non gestire la partita di stipendio.

Pignoramento del dipendente statale: dove deve essere notificato il provvedimento?

Il pignoramento dello stipendio del dipendente statale è disciplinato dall’art. 3 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 che, nel testo originario recita:

“per gli impiegati e salariati dello Stato, anche di ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza, si eseguono presso il Ministero del Tesoro, Ispettorato Generale per il Credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell’Ispettore Generale capo dell’ufficio.”

Con sentenza della Corte Costituzionale n. 231 dell’11 gennaio 1994, anche per i dipendenti e pensionati dello Stato la competenza per i pignoramenti è stata decentrata nella sede che in concreto provvede alla gestione del rapporto con il soggetto interessato (l’organo dell’amministrazione che è titolare del potere di disporre la spesa) e, cioè, nell’articolazione ministeriale locale.

Nel 1994 le articolazioni territoriali del Ministero del Tesoro erano le Direzioni Provinciali del Tesoro (DPT) rinominate successivamente Direzioni Provinciali dei Servizi Vari (DPSV) e successivamente Direzioni Territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze (DTEF).

Infine, l’art. 2, comma 1-ter, della legge 22/5/2010, n. 73 ha disposto la soppressione delle DTEF con trasferimento delle competenze alle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS).

L’atto di pignoramento doveva essere pertanto notificato alla Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente.

“Cosa succede ora?”

Con la trasmissione dei cedolini la Scuola ha implicitamente dichiarato (o fatto intendere) di gestire la partita di stipendio.

L’atto di pignoramento presso terzi obbliga il terzo a ad effettuare una ritenuta cautelativa che la Scuola non è tecnicamente in grado di applicare.

Il Giudice dell’Esecuzione, il giorno dell’udienza prevista dall’atto di precetto, disporrà che la Scuola versi le ritenute a titolo di quinto pignorato sullo stipendio al creditore.

Sarà in quel momento che la segreteria della Scuola scoprirà di essersi cacciata in un vicolo cieco dal quale sarà difficile uscire.

Alla nostra lettrice non succederà nulla, continuerà a percepire lo stipendio regolarmente.