Decreto Flussi, stabilite 15000 quote di ingresso in Italia per i cittadini stranieri, per la frequenza di corsi di formazione professionale e per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.
Con il Decreto del 28 giugno 2023 pubblicato in GU n°183 del 7 agosto, sono state stabilite le suddette quote di ingresso previste per il triennio 2023/2025.
L’art 1. del decreto del 28 giugno 2023, fissa per il triennio 2023/2025 il limite massimo di 15000 ingressi in Italia per i stranieri che sono in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio.
Le quote sono così ripartite:
Trattasi di tirocini promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle linee guida in materia di tirocini provate il 5 agosto 2014;
I corsi sono quelli organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme regionali in attuazione dell’intesa tra Stato e regioni del 20/03/2008.
Non rientrano i corsi organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, e quelli organizzati dalle stesse per singole attività formative.
Nel caso specifico è rilasciato un visto di ingresso per motivi di studio/università.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in una recente comunicazione dell’8 agosto, sottolinea che l’ingresso in Italia dei cittadini stranieri residenti all’estero per svolgere un tirocinio, rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all‘art. 27, lett. f) del Testo Unico sull’immigrazione e dall’art. 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04.
Pertanto, per l’ingresso in Italia non serve il nulla osta al lavoro ma di un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti delle quote determinate dal decreto.