Decreto Flussi: in 15.000 entrano per Formazione e Tirocinio

Decreto Flussi, stabilite 15000 quote di ingresso in Italia per i cittadini stranieri, per la frequenza di corsi di formazione professionale e per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

Con il Decreto del 28 giugno 2023 pubblicato in GU n°183 del 7 agosto, sono state stabilite le suddette quote di ingresso previste per il triennio 2023/2025.

Decreto Flussi: 15.000 quote per studenti stranieri

L’art 1. del decreto del 28 giugno 2023, fissa per il triennio 2023/2025 il limite massimo di 15000 ingressi in Italia per i stranieri che sono in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio.

Le quote sono così ripartite:

  • 7500 per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine.

Trattasi di tirocini promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle linee guida in materia di tirocini provate il 5 agosto 2014;

  • 7500 per la frequenza di corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una certificazione o qualifica delle competenze acquisite, di durata inferiore a 24 mesi.

I corsi sono quelli organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme regionali in attuazione dell’intesa tra Stato e regioni del 20/03/2008.

Decreto Flussi Formazione e Tirocinio: corsi esclusi

Non rientrano i corsi organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, e quelli organizzati dalle stesse per singole attività formative.

Nel caso specifico è rilasciato un visto di ingresso per motivi di studio/università.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in una recente comunicazione dell’8 agosto, sottolinea che l’ingresso in Italia dei cittadini stranieri residenti all’estero per svolgere un tirocinio, rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all‘art. 27, lett. f) del Testo Unico sull’immigrazione e dall’art. 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04.

Pertanto, per l’ingresso in Italia non serve il nulla osta al lavoro ma  di un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti delle quote determinate dal decreto.