Quando si può richiedere il differimento della presa di servizio in caso di nomina come supplente nella Scuola? Cosa prevedono le regole in proposito? Hanno diritto alla retribuzione? Vediamo cosa devono fare gli aspiranti docenti e Ata alle prese con le prime nomine annuali.
Per il personale ATA il differimento della nomina in servizio è regolata dell’art. 560 del Dlgs 297/94. Il testo legislativo prevede quanto segue:
“La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
Il predetto diritto spetta anche ai supplenti, cioè al personale con contratto a tempo determinato. Lo prevede la nota n. 26841 del 5/9/2020 (Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze):
“E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…)”.
Quindi le casistiche che legittimano la richiesta del supplente di spostare in avanti la presa in servizio, sono le stesse tutelate dalla legge per le assenze per comporto. Vale a dire maternità, malattia e infortunio. In questi casi il lavoratore/trice non ha diritto alla retribuzione.
Anche il personale docente con nomina annuale può differire il termine della presa di servizio dopo l’accettazione. Senza aver diritto alla retribuzione.
La nomina infatti da subito diritto a usufruire degli istituti contrattuali. Ciò è possibile nel caso di malattia, maternità e infortunio (NOTA MIUR 37856 del 28.08.2018 – pag. 8 – 3° capoverso). Il differimento non può mai avere durata pari ad un anno, salvo in casi particolari.