Mance dei camerieri tassate al 5% in quanto considerate reddito da lavoro dipendente: è la novità che il Governo ha introdotto nella Legge di Bilancio e che ha fatto non poco discutere, soprattutto considerando che le motivazioni alla base del provvedimento fornite da Palazzo Chigi non hanno convinto.
A distanza di mesi, la circolare n. 26 dell’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti in merito alla tassazione delle mance percepite dal personale impiegato presso le strutture ricettive e i ristoranti. Vediamo.
I commi da 58 a 62 della Legge di Bilancio prevedono, a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti – a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici – ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Il nuovo regime di tassazione si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture sopra indicate, che risultino «titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000» e che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.
Nel limite di 50.000 euro (riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva) devono essere ricomprese anche le eventuali mance ricevute, sebbene le stesse vengano tassate in via sostitutiva, e tutti gli altri eventuali redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
La circolare dell’AdE del 29 agosto scorso spiega come funzionerà la tassazione delle mance ricevute dai camerieri durante la loro attività sia in contanti che tramite pagamento elettronico.
Le mance saranno tassate con un’imposta al 5%, che sostituisce Irpef e addizionali locali, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro e varrà, come detto, per i dipendenti del settore privato con reddito imponibile non superiore a 50.000 euro. La parte eccedente il limite sarà assoggettata a tassazione ordinaria.
La base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.
Facciamo un esempio. Si supponga che un lavoratore abbia conseguito:
Applicando la norma, 11.250 euro (il 25% di 45 mila euro, il reddito del 2023 guadagnato nel settore turistico) saranno tassati con imposta sostitutiva nella misura del 5%. Mentre 3.750 euro (15.000 euro di mance – 11.520 euro) sono assoggettati alle ordinarie disposizioni fiscali.
Sta al lavoratore comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo, nel caso in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a euro 50.000, ovviamente se conseguiti presso datori di lavoro diversi.
Il medesimo lavoratore deve, inoltre, comunicare al datore di lavoro ai fini della verifica del rispetto del limite annuale delle mance agevolabili (pari al 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione), l’importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi.