Stipendi NoiPA: Congedo Biennale D.Lgs. 151/2001, le cose da sapere13 Marzo 2023
Sono passati solo alcuni giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico ma diverse sono le richieste pervenute circa la fruizione del Congedo biennale in caso di familiare con disabilità grave.
Il Congedo Straordinario spetta a tutti i lavoratori, pubblici o privati, in caso di familiare con disabilità grave (art. 3 comma 3 Legge 104/1992) dura due anni (730 giorni), è destinato all’assistenza dei familiari disabili ed è retribuito in base all’ultimo stipendio del mese precedente la richiesta.
Il congedo biennale è stato istituito dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001.
In questa sede ci occuperemo solamente dell’aspetto economico della questione ed in particolare di tutti i dipendenti pubblici gestiti da NoiPA.
Preliminarmente, per ottenere la prestazione, è necessario che il datore di lavoro (segreteria scolastica o ministero) emetta un decreto di concessione.
Il decreto viene trasmesso per il controllo preventivo all’ufficio competente (RTS per le scuole, UCB per i Ministeri) che poi lo trasmette all’ufficio stipendi per l’applicazione.
All’ufficio che ha emesso il provvedimento sarà invece ritrasmesso il provvedimento con il visto dell’organo di controllo.
Come abbiamo detto, al dipendente spetta un’indennità calcolata sull’ultimo stipendio percepito.
L’indennità non dà diritto a tredicesima, ferie, TFR/TFS, l’anzianità economica viene bloccata.
L’indennità però ha un limite massimo che non può essere superato, che nel 2023 è stato fissato dall’INPS in € 53.687,00.
L’importo di € 53.687,00 è comprensivo dei contributi previdenziali e pertanto l’importo massimo da corrispondere mensilmente è pari a (53.687,00:1,33):12= 3.363,84 mensile.
In questa tabella mettiamo a confronto lo stipendio con l’indennità, evidenziando il trattamento previdenziale.
Dopo aver evidenziato nella parte superiore lo stipendio del mese precedente, nella parte inferiore è riportata l’indennità in due voci distinte.
NoiPA, per il calcolo, divide i componenti fondamentali da quelli accessori. Tale operazione è necessaria perché stipendio tabellare, IIS conglobata e indennità vacanza contrattuale devono essere maggiorate di 1/12.
Infatti, se notiamo la tabella, il lordo di € 1.784,89, riportato nell’esempio, è maggiore di € 1.653,18 del lordo stipendiale.
Un’altra cosa che si nota, è che l’indennità non è sottoposta alla ritenuta TFR/TFS in quanto, come abbiamo detto, non spetta.
Come possiamo notare, il netto liquidato per l’indennità è maggiore rispetto allo stipendio erogato nell’ultimo mese di servizio.
L’indennità, infatti, è maggiorata di un dodicesimo ma, nel mese di dicembre, in compenso la tredicesima mensilità non sarà erogata.
Per tutto il periodo in cui il dipendente è collocato in congedo biennale retribuito, non matura effetti economici nello stipendio.
Ricordiamo che gli automatismi stipendiali spettano, per il personale contrattualizzato, solo ai dipendenti del Comparto Scuola