Bonus Estate per i lavoratori del turismo, in quali casi spetta? Il lavoro straordinario deve essere effettuato in giorni specifici affinché venga maggiorato del 15%? E quello di notte?
Il decreto Lavoro ha previsto una somma da corrispondere ai lavoratori del settore turistico e termale a titolo di trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario e notturno.
Alcuni lavoratori si chiedono, tuttavia, se ci siano dei vincoli per beneficiare del bonus del 15%. Ulteriori chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26 del 29 agosto.
Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, che nel 2022 siano stati titolari di un reddito non superiore a 40.000 euro lordi. Per averlo occorrerà richiederlo, compilando e consegnando all’azienda l’Autodichiarazione che è possibile scaricare qui.
Come detto, spetta solo in caso di lavoro straordinario o notturno. Ma le ore di straordinario che godono del trattamento integrativo speciale devono essere lavorate in dei giorni specifici? La risposta è sì.
In suddetta circolare dell’AdE infatti si legge che ‹‹il trattamento integrativo spetta per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per il lavoro notturno››.
Saranno dunque maggiorate solo le ore di straordinario effettuate nei giorni rossi del calendario: tutte le domeniche ma anche i festivi come 2 giugno, Ferragosto e Feste patronali (comunali). Giorni di lavoro (quasi) come gli altri per i lavoratori del turismo, abituati a lavorare quando per gli altri è festa.
A queste, si sommeranno le ore lavorate di notte, ossia nel periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. In questo caso, non c’è il vincolo dei giorni festivi: il lavoro notturno può avvenire in qualsiasi giorno della settimana per godere del trattamento integrativo speciale.
Naturalmente, resta il vincolo del periodo di applicazione: l’agevolazione, infatti, sarà calcolata sulla retribuzione lorda riferita esclusivamente alle prestazioni di lavoro straordinario o notturno rese nel periodo compreso dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023.