Stipendi Scuola: una nuova tassa per chi va in ruolo, ma non per tutti: si tratta della ritenuta ENAM.
L’ENAM è stato l’Ente Nazionale Assistenza Magistrale. E’ stato soppresso nel 2010 quando i servizi erogati sono transitati prima all’INPDAP e poi, in seguito alla soppressione dell’INPDAP, all’INPS.
Si tratta di un’ulteriore ritenuta previdenziale sugli stipendi dei Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia.
La trattenuta non è dovuta per il personale a tempo determinato in quanto tale personale non ha diritto alle prestazioni ex ENAM.
L’INPS, con circolare n. 99 del 15 maggio 2015, ha elencato le prestazioni creditizie che possono essere erogate ai Docenti di Scuola Primaria e dell’Infanzia.
Solo questa tipologia di dipendenti pubblici ha diritto alle prestazioni ex ENAM, tra le quali ricordiamo l’erogazione di piccoli prestiti a tasso estremamente agevolato e il diritto ad usufruire dei soggiorni presso le “case del maestro“.
Sono assoggettati alla ritenuta obbligatoria ENAM tutti gli insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia di ruolo. I docenti a tempo determinato, come abbiamo già detto, non sono assoggettati a questa ritenuta di categoria.
L’ammontare della ritenuta corrisponde allo 0,8% dello stipendio tabellare e la ritenuta previdenziale è obbligatoria.
Tutte le altre voci dello stipendio: IIS conglobata, indennità di Vacanza Contrattuale, Retribuzione Professionale Docenti, Assegno temporaneo accessorio, ore eccedenti sono escluse.
A titolo di esempio, riportiamo un cedolino di stipendio con la ritenuta ENAM:
La ritenuta ENAM non è dovuta ed è rimborsabile, se effettuata, in caso di passaggio nei ruoli della scuola secondaria.
In questo caso il docente indirizzare alla Ragioneria Territoriale dello Stato una richiesta di rimborso dei contributi trattenuti dopo il passaggio di ruolo.
La ritenuta può essere rimborsata per il periodo durante il quale il docente è titolare di contratto a tempo determinato in qualsiasi altro ruolo.
Per quanto riguarda gli insegnanti che dalla scuola primaria o dell’infanzia che transitano nei ruoli dei dirigenti, la ritenuta continua ad essere effettuata solo nel caso di prestazione lavorativa presso gli Istituti Comprensivi.