Scuola, Ricostruzione di carriera e riallineamento sono la stessa cosa?
Vediamo questa importante distinzione per i dipendenti pubblici. Innanzitutto va sottolineato questo importante aspetto: ricostruzione e riallineamento della carriera non sono la stessa cosa. Ma vediamo i dettagli.
Dopo aver superato il periodo di prova, i dipendenti della Scuola possono far domanda di ricostruzione di carriera al fine di veder riconosciuto il periodo preruolo.
Il periodo preruolo viene riconosciuto per intero fino a quattro anni, mentre il periodo che eccede i quattro anni viene riconosciuto per 1/3.
Il riconoscimento del periodo preruolo permette agli insegnanti, dopo aver superato l’anno di prova, di vedersi riconosciuta l’anzianità che permette di avere un incremento di stipendio oppure di anticipare la data di passaggio alla fascia stipendiale superiore qualora il periodo riconosciuto sia inferiore ad anni nove.
Ecco un caso tipo:
Il personale ATA, invece, avendo un periodo di prova inferiore vedrà il possibile incremento retroattivamente, dalla data di immissione in ruolo, e non nell’anno scolastico successivo.
Con l’anno scolastico 2023-2023, però, è entrata in vigore una nuova regola per i neo immessi in ruolo.
L’art. 14 del DL 13 giugno 2023 n. 69 dispone che, a decorrere dal corrente anno scolastico tutta l’anzianità debba essere considerata ai fini della ricostruzione di carriera.
Con il riallineamento della carriera, l’anzianità utile ai soli fini economici diventa interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive fasce stipendiali.
Il comma 3, dell’art. 4 della legge 399/88 – richiamato dall’art. 66 comma 6 del CCNL 4 agosto 1995 – sancisce che l’anzianità utile solo ai fini economici diviene interamente valida ai fini della attribuzione delle successive posizioni stipendiali secondo questo schema:
Occorre tuttavia fare molta attenzione a quando si matura il diritto al riallineamento in quanto molti Istituti scolastici non provvedono automaticamente.
Il diritto si prescrive, ai fini economici, dopo 5 anni, 10 anni invece ai fini contributivi.
Si consiglia pertanto, una volta maturata l’anzianità riportata nella tabella, di fare domanda alla propria segreteria per interrompere i termini della prescrizione.