Se percepisco l’Assegno Unico per i figli a carico posso fare domanda di Supporto per la Formazione e il Lavoro? Una prestazione esclude l’altra?
Quest’ultimo strumento ha un valore di 350 euro mensili e ha sostituito il Reddito di Cittadinanza per coloro che hanno nel 2023 hanno riscosso già 7 mensilità, ma non solo: anche chi in famiglia non ha soggetti minorenni, disabili, ultra 60enni o presi in carico dai servizi sociali può accedervi, se ne possiede i requisiti.
Le due misure non sono incompatibili, tuttavia ci sono dei casi in cui occorre prestare particolarmente attenzione.
Innanzitutto occorre specificare che i percettori di Assegno Unico possono fare domanda di Supporto per la Formazione e il Lavoro a patto che ne abbiano i requisiti. Tra questi, un ISEE fino a 6 mila euro (per approfondire scarica la guida del SFL in fondo all’articolo).
Tuttavia, se l’Assegno Unico è percepito per figli minorenni non si può fare domanda di SFL, perché per le famiglie con figli under 18 il Reddito di Cittadinanza rimarrà in vigore fino a dicembre 2023 e RdC e SFL sono incompatibili, come previsto dalla riforma. Da gennaio, al posto del RdC chi ha figli minorenni riceverà l’Assegno di Inclusione pari a 500 euro mensili, se soddisferà i requisiti.
Si potrà richiedere il Supporto per la Formazione e il Lavoro (fermo restando il rispetto dei requisiti) se i figli per cui si prende l’Assegno Unico sono maggiorenni. Ma nel caso in cui questi fossero disabili, allora vale lo stesso discorso fatto sopra per i figli minorenni: RdC fino a dicembre e Assegno di Inclusione da gennaio 2024.