RdC 2023, l’INPS con il messaggio numero 3510 del 06/10/2023 fornisce le indicazioni sulla gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza, sospese per completata fruizione delle 7 mensilità ai sensi dell’art. 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023.
Nel messaggio sono indicati i casi in cui la prestazione non è sospesa e quando viene rinnovata automaticamente senza dover presentare una nuova domanda di RdC.
Come previsto dalla norma, l’INPS sta procedendo a sospendere l’erogazione del trattamento per i nuclei che non hanno i requisiti per continuare a fluire della misura nell’anno corrente oltre le 7 mensilità.
La sospensione è iniziata dal mese di luglio ed è indicata in procedura con la causale: “domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023“.
Non tutti i nuclei perderanno il Reddito di Cittadinanza, pertanto il trattamento non è sospeso per quelli che hanno al loro interno, componenti che si trovano almeno in uno dei 5 casi sotto elencati:
Nello stesso messaggio, l’INPS fa sapere in quali casi il rinnovo del Reddito avviene in automatico.
Ebbene, in ben 3 casi al ricorrere dei requisiti sopra detti che deve possedere il nucleo familiare per non vedersi sospeso il reddito, il rinnovo è automatico, pertanto l’erogazione del Reddito proseguirà senza interruzione:
Nel caso in cui uno dei 5 requisiti/condizioni si verificano successivamente al primo mese di sospensione, ad esempio il Reddito è sospeso a luglio e il requisito matura a settembre, oppure la DSU non è presentata in tempo utile, il rinnovo non è automatico e bisognerà presentare una nuova domanda di RdC.
Nel caso di presentazione di nuova domanda, l’erogazione del Reddito decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
Per tutte le altre informazioni si rimanda al messaggio Inps.