Non ci sono solo sanzioni da GPS se si rifiuta una nomina o si abbandona il servizio. Le sanzioni vengono applicate anche nel caso delle graduatorie di istituto, come previsto dalla OM 112/2022, cui fa riferimento anche la nota sulle supplenze a.s. 23/24.
Innanzitutto, per fare chiarezza, è opportuno ricordare che ci sono sanzioni diverse a seconda che si tratti di una rinuncia o di un abbandono. Poi, le c’è una differenza anche a seconda che la nomina sia su posto comune o su sostegno.
L’aspirante che rinuncia ad una nomina, anche a titolo di completamento, per posto comune non potrà ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per lo stesso insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati e il solo anno scolastico in questione.
L’aspirante specializzato che rinuncia ad una nomina, anche a titolo di completamento, per posto di sostegno non potrà ottenere supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per lo stesso posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. La sanzione riguarda la sola scuola da cui si è stati convocati e il solo anno scolastico in questione.
Nel caso dell’abbandono, le sanzioni sono le medesime per posto comune e sostegno. Il docente che abbandona il servizio dopo averlo precedentemente accettato non potrà più ottenere supplenze da tutte le GI. La sanzione riguarda tutte le scuole e tutti gli anni di vigenza delle GI. Ricordiamo, a tal proposito, che il 2023/2024 è l’ultimo anno scolastico di vigenza delle graduatorie. Queste verranno infatti riaperte presumibilmente nella primavera 2024.