Oggi – 24 ottobre 2023 – alle ore 13 la Commissione Bilancio del Senato avvierà l’esame per la conversione in legge del decreto-legge n. 145/2023. Si tratta del Decreto Anticipo dove è stabilito l’incremento dell’Indennità Vacanza Contrattuale (IVC) pari a 6,7 volte l’importo in godimento per i dipendenti pubblici.
L’Indennità Vacanza Contrattuale è un importo che viene corrisposto dal datore di lavoro pubblico dal quarto mese successivo al mancato rinnovo contrattuale.
I contratti pubblici sono scaduti il 31 dicembre 2021 e, da aprile 2022, sugli stipendi è apparsa la voce “indennità vacanza contrattuale”. L’indennità vacanza contrattuale 2022/2024 è codificata nei cedolini NoiPA col codice 119.
L’ammontare dell’Indennità Vacanza Contrattuale è pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato.
L’indennità vacanza contrattuale si calcola così: (stipendio + IIS conglobata) x 0,5 : 100. Lo 0,5% è la percentuale d’incremento prevista con la legge finanziaria del 2021.
Purtroppo, due mesi dopo l’approvazione della legge, il tasso di inflazione è lievitato per i noti motivi legati alle crisi internazionali e l’incremento dello 0,5% previsto dal Governo si è dimostrato insufficiente per coprire la perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni pubbliche.
L’art. 3 del Decreto Legge 145/2023 recita:
“Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 l’indennità di vacanza contrattuale), nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli”.
In base all’interpretazione letterale del testo siamo giunti ad alcune conclusioni, che sono passibili di modifiche nel caso il provvedimento venga cambiato dal Parlamento prima di essere convertito il Legge.
Un arretrato è una somma maturata anteriormente alla data in cui viene effettivamente pagata. In questo caso ci troviamo di fronte ad un anticipo.
Il Governo anticipa, a dicembre 2023, 13 mensilità di Indennità Vacanza Contrattuale a valere per il 2024. E questo importo non sarà corrisposto dal mese di gennaio.
Quindi non si tratta di un incremento retroattivo al 2023. Ciò significa che non spetta al personale collocato in pensione prima del 31 dicembre 2023.
L’anticipo previsto dal Governo non è a costo zero per i dipendenti pubblici. Ci sono infatti diversi effetti collaterali.
Un effetto dell’anticipo è la perdita del diritto al taglio del cuneo fiscale pagato nel mese di gennaio 2024.
Facciamo un esempio:
Un insegnante ha un imponibile contributivo lordo a dicembre 2023 di 2.435,12 al netto della tredicesima. Con questo imponibile ha diritto, nel mese di gennaio, ad un rimborso contributivo di 146,11 euro, pari al 6% di 2.435,12.
Con il pagamento dell‘anticipo, l’imponibile previdenziale sale a 3.447,24 euro e quindi i 146,11 euro non saranno restituiti a gennaio 2024.
Se impostiamo questa semplice proporzzione:
1.012,12: 10 = 146,11 : x
troviamo il TAN (tasso annuo di interesse) che è pari al 14,44% di molto superiore al tasso di inflazione che la manovra dell’esecutivo voleva alleviare.
Un altro effetto collaterale è che l’anticipo aumenta l’imponibile IRPEF quindi nel 2024 saranno maggiori le addizionali regionali e comunali trattenute sul cedolino.
Paradossalmente i precari, che non riceveranno nulla a dicembre, ricevendo l’incremento mese per mese nel 2024 conserveranno di diritto a ricevere il taglio del cuneo fiscale.
Ricevere in anticipo tutto il 2024 avrebbe significato dover restituire la metà di quanto percepito in dicembre 2023 nel caso lo stipendio avesse scadenza a giugno 2024. Inoltre i precari non avranno un aumento delle addizionali IRPEF nel 2024.
Per coloro che saranno collocati in quiescenza nel 2024 una notizia non piacevole: dovranno restituire l’anticipo per la parte dalla data di collocamento a riposo maggiorata del rateo di tredicesima non maturato.