Pochi giorni al pagamento della prima rata o della rata unica per chi ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, conosciuta anche come rottamazione-quater 2023 .
La scadenza per il primo pagamento è fissata al 31 ottobre 2023, ma chi non provvede entro tale data, non perde i benefici della definizione agevolata, vediamo meglio in questo articolo.
Con il comunicato del 25 ottobre, l’Agenzia ricorda che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata è fissata al 31 ottobre ma, “saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il 6 novembre 2023 (il 5 novembre è festivo quindi il termine slitta al giorno successivo)“.
Quindi, i pagamenti effettuati entro 5 giorni alla data di scadenza, saranno considerati tempestivi.
Attenzione, chi non effettua il pagamento entro il 31 e comunque entro i 5 giorni, si perdono i benefici della definizione agevolata.
Nel caso in cui il contribuente non effettui il pagamento della prima rata o della rata unica entro la scadenza sopra detta, o non osserva le scadenze successive, la definizione agevolata risulterà inefficace.
In tal caso il contribuente, oltre a corrispondere le somme dovute a titolo di capitale e rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, dovrà corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Riepiloghiamo tutte le scadenze per il pagamento delle rate per ci ha aderito alla definizione agevolata 2023:
Per tutte le scadenze sopraddette, valgono i 5 giorni di tolleranza previsti dalla Legge n. 197/2022.
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