L’Inps con il messaggio numero 3884 del 06/11/2023 fornisce le precisazioni e le istruzioni per i conguagli circa il regime contributivo dei fringe benefit e l’imponibilità ai fini contributivi del c.d. bonus carburante.
Il decreto- legge n.48 in deroga all’art.51 c.3 del TUIR, ha stabilito un nuovo limite massimo esenzione dei fringe benefit per il solo periodo d’imposta dell’anno 2023 per i lavoratori dipendenti che anno figli fiscalmente a carico.
Per questi lavoratori, la soglia di esenzione è stata elevata da 258,23€ a 3.000€ e nella deroga sono state incluse anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche (acqua luce e gas).
L’agevolazione che consiste nell’esenzione della somma erogata è riconosciuta per intero ad ogni genitore purché siano titolari di un reddito dipendente o assimigliato in presenza di figli a carico.
Invece, per i genitori che non hanno figli fiscalmente a carico ma sono titolari di un reddito di lavoro dipendente, rientrano nel regime di esenzione solamente le erogazioni in natura e non quelle in denaro, per un importo fino a 258,23€.
I lavoratori dipendenti che non hanno figli a differenza di chi li ha, sono quindi esclusi al rimborso e alle somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche: luce, gas e acqua.
Come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, l’INPS nel messaggio fornisce istruzioni e chiarimenti sui conguagli, infatti se il valore dei beni o dei servizi prestati risultano complessivamente per l’anno d’imposta 2023 superiore ai limiti previsti:
il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore inferiore al medesimo limite.
Esempio: se il valore dei servizi o beni prestati per il lavoratore dipendente con figli a carico è di 3.200 €, l’intera somma sarà assoggettata a contribuzione e non solo la parte che eccede i 3.000,00 vale a dire 200€.
L’INPS nello stesso messaggio ricorda che: l’agevolazione prevista all’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2023 relativa alla misura del c.d. bonus carburante dal valore massimo di 200 €, erogato nel corso dell’anno d’imposta 2023 concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo e non fiscale.
Pertanto, la quota relativa ai buoni benzina fino a 200 € esente fiscalmente, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti risulti eccedere la soglia di 3.000 € di 258,23 € è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale.
Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) è esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.
Per concludere, i datori di lavoro in sede di conguaglio di fine anno nella denuncia di competenza dicembre 2023 provvederanno a versare i contributi in relazione all’intero valore dei fringe benefit corrisposto nel caso in cui si superi i limiti massimi: 3000€ e 258,23€ e non solo la quota eccedente.
Si fa presente che per la determinazione dei limiti sopra citati, si tiene conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvede al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
I fringe benefit corrisposti al di sotto delle soglie previste non sono assoggettate a contribuzione nel corso dell’anno.