NASpI e DIS-COLL sono compatibili e cumulabili con i voucher agricoli. Chi percepisce un’indennità di disoccupazione può quindi svolgere una prestazione di lavoro occasionale in agricoltura. Naturalmente, con alcune limitazioni.
A chiarirlo è la circolare INPS n. 89 del 7 novembre, che fornisce maggiori delucidazioni in merito ai voucher in agricoltura disciplinati dalla Legge di Bilancio 2023 e relativi alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato (LOAgri).
La Legge di Bilancio 2023 ha reintrodotto i voucher in agricoltura per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e il reperimento di manodopera per le attività stagionali.
Nell’ambito agricolo, possono essere remunerate con i voucher solo le attività di natura occasionale di durata non superiore ai 45 giorni. Lo stesso limite imposto quindi anche a chi intenda svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura mentre percepisce l’indennità di disoccupazione NASpI o DIS-COLL.
Ciò significa che il lavoro occasionale in agricoltura remunerato coi voucher non intaccherà la fruizione dell’indennità di disoccupazione a patto che venga effettuato per non più di 45 giorni.
Entro tale limite, non vige nemmeno l’obbligo di comunicazione all’INPS del compenso derivante dal lavoro svolto e l’indennità di disoccupazione quindi non sarà né sospesa né decadrà.
Inoltre, chiarisce la circolare, «ai sensi del medesimo comma 349 dell’articolo 1, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola». Insomma, tale attività avrà valore anche ai fini della disoccupazione agricola.