C’è grande attesa per la mobilitazione del personale scolastico del 17 novembre proclamata separatamente dai sindacati Cgil-Uil, Usb PI e da alcune sigle sindacali minoritarie. L’adesione del personale scolastico potrebbe essere molto ampia (anche alla luce del contemporaneo sciopero di tutti i trasporti) così da interrompere il servizio scolastico. Insieme alla scuola si fermerà l’intero comparto: università, ricerca, AFAM, formazione professionale e scuola non statale.
Esistono dei servizi garantiti in caso di sciopero? Quali sono le regole per docenti e Ata? Vediamo cosa prevede la legge del 1990 che regolamenta lo sciopero nei servizi pubblici essenziali e gli accordi di settore.
La legge 146 del 1990 regolamenta lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, contemperando il diritto alla protesta con quello della continuità dei servizi costituzionalmente garantiti. Come il diritto all’istruzione.
Per garantire il diritto alle prestazioni indispensabili o servizi minimi, durante la giornata di sciopero il Dirigente scolastico deve formare un gruppo minimo di lavoratrici e lavoratori che non sciopera (sulla base degli accordi sindacali di Istituto). Nella scuola l’obbligo di formare contingenti riguarda solo il personale ATA o per gli educatori di convitti (in alcune casistiche). Non è previsto alcun obbligo di formare un contingente per i docenti. Quindi non c’è alcun obbligo di garantire le lezioni.
Secondo l’accordo tra Aran e sindacati della Scuola del 2 dicembre 2020, il Dirigente scolastico non può imporre prestazioni indispensabili oltre a quelle già definite. Per i docenti sono prestazioni essenziali, che vanno comunque garantite, solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari fasi dell’anno scolastico. Pensiamo al caso delle attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento degli scrutini, degli esami finali nonché degli esami di idoneità, oppure agli istituti tecnici agrari dove va garantita la cura per l’allevamento del bestiame. In questi caso il dovere di garantire queste attività ricade sui soggetti formalmente coinvolti.
In occasione dello Sciopero del 17 novembre 2023, conclude una nota di del sindacato Flc Cgil, non è prevista la formazione di alcun contingente ad eccezione di convitti, educantati e istituti agrari. Né è prestazione indispensabile l’apertura delle scuole, né la generica vigilanza all’interno o all’ingresso della scuola o di tutti i plessi.