Dopo il provvedimento di precettazione dello sciopero decisa dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, si alzano le incertezze tra i lavoratori. Chi può scioperare? Per quale durata? Chi ha preso di mira la Commissione di Garanzia sugli Scioperi? Facciamo chiarezza su chi può esercitare il diritto di astenersi dal lavoro e le condizioni, anche per evitare l’applicazione di sanzioni.
Lo sciopero del 17 novembre proclamato da Cgil e Uil, ma anche da Usb, interessa il settore del pubblico impiego per 24 ore e per l’intero turno lavorativo. La protesta dei lavoratori di questo settore non è stata messa in discussione ed è quindi confermata: al centro dei disagi Scuola, Università, Sanità e altri servizi della PA.
A seguito delle osservazioni della Commissione di Garanzia Scioperi e della precettazione del Ministro dei Trasporti, è stata rivista l’agenda del 17 novembre in questo modo:
Dopo la precettazione ministeriale, lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è legittimo solo se svolto secondo i nuovi orari fissati dai sindacati.
Pertanto chi scioperando, deciderà di non attenersi agli orari stabiliti, generando disagio per l’utenza, rischierà l’applicazione di sanzioni.
La legge 146 del 1990 distingue sanzioni per i sindacati proclamanti dalle sanzioni per i lavoratori che violano le regole e non si limitano a scioperare negli orari legittimi.
I rischi per i sindacati sono l’esclusione dalle trattative per un periodo di 2 mesi a decorrere dalla cessazione del comportamento illegittimo o la sospensione del diritto ai permessi sindacali retribuiti o dei contributi sindacali trattenuti dalla retribuzione o entrambe le sanzioni. L’ammontare delle sanzioni va da 2.500 euro a 50.000 euro, a seconda della rappresentatività sindacale, la gravità della violazione, se c’è una recidiva e della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico.
Le sanzioni per i lavoratori che scioperano senza rispettare i limiti di orario o il divieto di sciopero (es. nel caso del sciopero nel trasporto aereo o igiene ambientale), rischiano sanzioni disciplinari, chiaramente proporzionate alla gravità dell’infrazione. E’ escluso il licenziamento. In caso di sanzioni economiche con trattenute in busta paga, l’importo è versato dal datore di lavoro all’Inps.