Pensionati: divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.
l’Inps con il messaggio numero 4043 del 15-11-2023 fornisce chiarimenti sui soggetti pensionati obbligati a comunicare i redditi di lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2022 in scadenza il 30 novembre 2023.
Sono esclusi dalla dichiarazione reddituale 2023, in quanto non soggetti al divieto di cumulo, i titolari di queste pensioni/trattamenti:
L’Inps nel messaggio fornisce anche un elenco dei pensionati che pur trovandosi in situazioni particolari non vi si applicano le disposizioni in materia di incumulabilità e per tanto non vi è l’obbligo dell’invio del modello RED 2023:
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro, opera per i trattamenti pensionistici di inabilità, questi ultimi si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati.
Tale divieto non si applica nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all’impiego civile nella pubblica Amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d’istituto.
Il trattamento pensionistico di inabilità con decorrenza dal 1° gennaio 2001 è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000, che, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa, prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente.
Nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei redditi prima detti.
La trasmissione dei redditi 2022, può essere fatta online, all’interno del sito www.inps.it previa autenticazione con SPD almeno di livello 2, CIE o CNS e seguire il percorso :
I cittadini che posseggono un identità digitale possono in alternativa disporre la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale, chiamando ai seguenti numeri, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14:
Invece chi non possiede un identità digitale può fare richiesta dello SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/.
Per tutti i riferimenti normativi, altre tipologie di pensionati iscritti ad altre gestioni, redditi da dichiarare, sanzioni e molto altro si fa rinvio al messaggio Inps numero 4043.