Stagionalità tutto l’anno, al Senato l’emendamento “accorcia NASpI”

La stagionalità potrà esserci in tutti i periodi dell’anno. E così anche i contratti di lavoro stagionale. E’ la novità che emerge dai lavori del Senato dove si discute della conversione in legge del Decreto Anticipi, dove la deputata leghista Elena Murelli, eletta in Emilia Romagna ha proposto una particolare norma.

Si tratta tecnicamente di una “norma di interpretazione autentica” che offre un nuovo significato della definizione di stagionalità, contenuta nelle principali norme sul lavoro stagionale. Vediamo cosa può comportare la sua applicazione, specie con effetto sulla durata dei trattamenti NASpI.

Stagionalità ciclica: la norma di interpretazione autentica

La stagionalità non è collegata a fasi produttive limitate nel tempo, ma a esigenze cicliche e ricorrenti durante tutto il corso dell’anno. Così l’emendamento della Lega propone di mutare il lavoro stagionale da una visione ferma agli anni ’60 del 1900 ad una più moderna, che guarda all’esigenza dell’economia, specie del turismo, di alimentarsi durante tutto il corso dell’anno.

Ecco questo prevede il testo dell’emendamento:

“1. L’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell’anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità”

Se nel panorama legislativo la norma promette di cambiare la prospettiva e le relazioni di lavoro, con rapporti di lavoro che si svolgerebbero durante tutto il corso dell’anno, riducendo il ricorso ai periodi di non lavoro indennizzati dalla NASpI. Nel panorama della contrattazione collettiva di settori come turismo, alimentare, panificazione, eventi, la norma non aggiunge nulla di nuovo in quanto i CCNL da più di 10 anni già prevedono un concetto di stagionalità allargata agli eventi, religiosi e non, fiere, ecc.

Però è proprio alla contrattazione collettiva che la norma guarda, offrendo una sponda in più a Imprese e sindacati per regolare la stagionalità ciclica e imponendo l’introduzione di una durata massima.