Abbiamo finora parlato in senso generale dell’Anticipazione dell’Indennità Vacanza Contrattuale dividendo le casistiche in due grandi categorie:
Ma cosa succede a quelle categorie di dipendenti difficili da collocare con certezza in una determinata categoria?
Cosa succede all’anticipo dal punto di vista della contribuzione e del diritto al TFS/TFR?
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l’anticipo IVC sarà erogato da NoiPA in proporzione all’orario di lavoro.
In caso di part time al 50% l’assegno sarà erogato per un importo pari alla metà.
Se nel corso del 2023 il rapporto di lavoro a tempo parziale ha subito percentuali di variazione, vale l’ultimo orario di lavoro.
La risposta è sì, avranno diritto all’anticipo per l’intero anno 2024 anche se hanno iniziato a lavorare solamente nel corso dell’anno 2023.
Un caso particolare è rappresentato dal personale in anno di formazione e prova della Scuola i quali, essendo titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, sono esclusi dall’anticipo erogato a dicembre.
Per coloro che andranno in pensione dal 2 dicembre in poi NoiPA non procederà al recupero dell’acconto come previsto in questo comunicato:
Trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, il recupero dell’assegno è sempre previsto in sede di applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il personale di ruolo che accetta supplenze su un altro profilo professionale non ha diritto all’anticipo in quanto titolare di contratto a tempo determinato.
Questa tipologia di personale, pertanto, avrà diritto all’incremento mensile dell’IVC dal mese di gennaio 2024.
L’indennità vacanza contrattuale è pensionabile al 100%.
Quando verrà riassorbita nello stipendio base, dopo la firma del contratto, sarà pensionabile al 118%.
L’indennità vacanza contrattuale è valida ai fini del TFR o del TFS e, per questo, è assoggettata all’aliquota del 2,5% sull’80% a carico del dipendente.