Come sarà la Tredicesima mensilità per chi è in cassa integrazione o lo è stato durante l’anno? Proviamo a spiegarlo in questo articolo in cui metteremo in evidenza le modalità di calcolo di questa mensilità supplementare per i lavoratori in caso sospensione del rapporto di lavoro.
Durante l’anno il lavoratore matura ogni mese un rateo di tredicesima che corrisponde a 1/12. Il totale dei ratei di tredicesima compone l’importo che sarà erogato nel mese di dicembre: rateo mensile x 12 mesi.
Per calcolare la tredicesima viene presa a riferimento la retribuzione lorda. Conseguentemente se in un mese si fanno meno ore o addirittura zero, con intervento della Cassa integrazione, il rateo di tredicesima si riduce oppure può annullarsi.
Se il rapporto di lavoro è integralmente sospeso, a zero ore, Inps o gli altri enti che erogano la cassa integrazione (es. FSBA, Formatemp, Fondi categoriali) erogano al lavoratore un trattamento di sostegno al reddito che corrisponde all’80 per cento dello stipendio. Tale trattamento è comprensivo anche del rateo di tredicesima.
Quindi nei mesi in cui il lavoratore dipendente è in Cig a zero ore il rateo di tredicesima non matura, ed è ricompreso nel trattamento Inps.
Nei mesi in cui il dipendente ha avuto una sospensione parziale del rapporto di lavoro con intervento della Cassa integrazione per un orario ridotto, ha ricevuto in busta paga in parte retribuzione e in parte il trattamento Inps (o di altri enti previdenziali).
In questi casi il lavoratore matura il rateo di tredicesima solo per le ore lavorate e non per quelle di sospensione. Per le ore di sospensione riceve la Cig pari all’80% dello stipendio che non incide sul calcolo del rateo di tredicesima.