Le visite fiscali per gli statali dovranno seguire gli stessi orari che valgono per i lavoratori privati. Sono i Vigili del Fuoco a ricordarlo ancora una volta al Ministero della PA.
Il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 “Madia – Poletti” stabilisce che la fascia oraria di reperibilità in caso di malattia per gli statali vada dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per gli impiegati nel settore privato, invece, le visite del medico possono essere svolte dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Ma la sentenza del Tar del Lazio del 3 novembre scorso ha giudicato incostituzionale la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati.
Tale sentenza ha riguardato in particolare gli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno fatto ricorso nel 2018, ma dovrà avere effetti su tutti i dipendenti pubblici. Da questo assunto parte la richiesta del sindacato dei Vigili del Fuoco.
Per quanto riguarda le visite mediche fiscali, i dipendenti pubblici dovranno essere equiparati ai privati. Stando alla decisione del Tar del Lazio, infatti, il decreto Madia è illegittimo e penalizza i dipendenti statali, dissuadendoli quasi dal ricorso al congedo per malattia.
La decisione è stata presa a seguito del ricorso presentato da Uil Pubblica amministrazione Polizia penitenziaria contro la presidenza del Consiglio e il ministero del Lavoro.
Adesso a far sentire la propria voce è anche il Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco (CONAPO), che lo scorso 15 novembre ha scritto al Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Come scritto nell’appello del CONAPO e come si evidenzia nella sentenza, la questione era già stata portata all’attenzione dei Ministeri interessati. Tuttavia, le osservazioni nelle quali si contestava la mancata armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato non sono mai state prese seriamente in considerazione dai Ministeri.
Ma alla luce dei nuovi avvenimenti e della sentenza che sancisce la disparità, le cose dovranno cambiare. Lo chiarisce il CONAPO, che chiede al Ministero di «promuovere tutti gli interventi opportuni e necessari, anche tramite l’emanazione di un nuovo decreto, per rendere la disciplina in parola conforme sia alla legge delega sia alle osservazioni formulate a livello giurisdizionale».