Assegno di Inclusione, 500€ anche per Percettori NASPI

Dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza sarà sostituto dall’Assegno di inclusione “ADI” 500€.

La nuova misura è erogata mensilmente dall’INPS per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, per accedere bisogna essere in possesso di determinati requisiti e in questo articolo vedremo insieme se il nuovo reddito è compatibile con la NASPI o altro strumento di disoccupazione involontaria.

AdI compatibile con la Naspi?

Dal 1° gennaio entra in vigore il nuovo assegno, quest’ultimo può essere richiesto da chi percepisce l’indennità di disoccupazione?

La risposta è affermativa poiché l‘assegno di Inclusione è compatibile con la NASPI e con ogni strumento di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria.

Bisogna però ricordare che il soggetto che risulta in NASPI devo comunque possedere i requisiti di accesso richiesti.

La prestazione non è riconosciuta se all’interno del nucleo familiare, un componente maggiorenne, che esercita la responsabilità genitoriale, non già occupato e che non frequenta un regolare corso di studi, e che non abbia carichi di cura, tenuto a partecipare alle attività del Progetto di inclusione sociale e lavorativa risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, salvo giusta causa/risoluzione consensuale nell’ambito di una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Tale divieto permane nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni.

Assegno di inclusione ADI: i requisiti

Per accedere alla prestazione, il componente che richiede l’assegno deve possedere questi requisiti:

Requisiti di cittadinanza:

  • essere cittadino UE o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolare dello status di protezione internazionale.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente e i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza devono avere la residenza in Italia per almeno 5 anni di cui gli ultimi 2 in modo continuativo.

Requisiti economici:

  • ISEE non superiore a 9.360€;
  • patrimonio immobiliare ai fini ISEE non superiore a 30.000€, esclusa casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro;
  • patrimonio mobiliare ai fine isee non superiore a 6000€, soglia aumentata di 2.000 euro fino ad un massimo di 10.000€;
  • reddito familiare inferiore a 6000€ annui moltiplicato per il parametro scala di equivalenza;
  • assenza di autoveicoli con cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta;
  • assenza di navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di ogni genere.

Inoltre, il richiedente non deve aver riportato sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p. o sottoposto a misura cautelare personale o di prevenzione, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

Infine l’assegno non spetta a soggetti che risiedono presso strutture a totale carico pubblico.