NoiPa, il 27 novembre 2023, ha pubblicato un messaggio con il quale dà disposizioni relativamente al congedo biennale istituito con il decreto legislativo 151/2001.
Il comunicato ha un contenuto burocratico per addetti ai lavori ma, poiché la questione interessa tutte i lavoratori della PA che ne usufruiscono per assistere i propri familiari, vediamo di capire di cosa si tratta e se la questione avrà riflessi sui dipendenti.
Il Congedo Straordinario spetta a tutti i lavoratori, pubblici o privati, in caso di familiare con disabilità grave (art. 3 comma 3 Legge 104/1992) dura complessivamente due anni (730 giorni) – che si possono usufruire anche non continuamente – ed è destinato all’assistenza dei familiari disabili ed è retribuito in base all’ultimo stipendio del mese precedente la richiesta.
Il congedo biennale è stato istituito dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001.
In questa sede ci occuperemo in particolare di tutti i dipendenti pubblici gestiti da NoiPA in quanto le procedure da seguire, rispetto al privato, sono diverse.
Preliminarmente, per ottenere la prestazione, è necessario che il datore di lavoro (segreteria scolastica o ministero) emetta un decreto di concessione.
Il decreto viene trasmesso per il controllo preventivo all’ufficio competente (RTS per le scuole, UCB per i Ministeri) che poi lo trasmette all’ufficio stipendi per l’applicazione.
All’ufficio che ha emesso il provvedimento sarà invece ritrasmesso il provvedimento con il visto dell’organo di controllo.
Come abbiamo detto, al dipendente spetta un’indennità calcolata sull’ultimo stipendio percepito.
L’indennità non dà diritto a tredicesima, ferie, TFR/TFS, l’anzianità economica viene bloccata.
L’indennità però ha un limite massimo che non può essere superato, che nel 2023 è stato fissato dall’INPS in € 53.687,00 con circolare n. 11 del 1° febbraio 2023.
L’importo di € 53.687,00 è comprensivo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e pertanto l’importo massimo da corrispondere mensilmente è pari a (53.687,00:1,242):12= 3.602,19 mensile.
Il limite giornaliero è (53687,00 : 1,2420) : 365 = 118,43
In questa tabella mettiamo a confronto lo stipendio con l’indennità, evidenziando il trattamento previdenziale.
Dopo aver evidenziato nella parte superiore lo stipendio del mese precedente, nella parte inferiore è riportata l’indennità in due voci distinte.
NoiPA, per il calcolo, divide i componenti fondamentali da quelli accessori. Tale operazione è necessaria perché stipendio tabellare, IIS conglobata e indennità vacanza contrattuale devono essere maggiorate di 1/12.
La maggiorazione viene data solamente per quelle voci stipendiali che danno il diritto a percepire la tredicesima mensilità.
Infatti, se notiamo la tabella, il lordo di € 2.264,39, riportato nell’esempio, è maggiore di € 2.060,49 del lordo stipendiale.
Un altro aspetto che si nota, è che l’indennità non è sottoposta alla ritenuta TFR/TFS in quanto, come abbiamo detto, non spetta.
Come possiamo notare, il netto liquidato per l’indennità è maggiore rispetto allo stipendio erogato nell’ultimo mese di servizio.
L’indennità, infatti, è maggiorata di un dodicesimo ma, nel mese di dicembre, in compenso la tredicesima mensilità non sarà erogata.
Per tutto il periodo in cui il dipendente è collocato in congedo biennale retribuito, non matura effetti economici nello stipendio.
Ricordiamo che gli automatismi stipendiali spettano, per il personale contrattualizzato, solo ai dipendenti del Comparto Scuola.
Con il messaggio del 27 settembre, NoiPA invita gli uffici responsabili del trattamento economico, in particolare le Ragionerie Territoriali dello Stato, a controllare che non venga superato il limite retributivo giornaliero di 118,43 euro.
Saranno quindi sottoposti a controllo eventuali congedi biennali di Magistrati, dirigenti, dirigenti scolastici, alti funzionari e docenti con notevole anzianità di servizio procedendo al recupero nel caso di superamento della soglia giornaliera.